Sez. L, Sentenza n. 17990 del 11/09/2015 (Rv. 636945 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Art. 16 del c.c.n.l. dirigenti industria del 23 maggio 2000 - Dimissioni per mutamento di attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione - Diritti spettanti - Condizioni - Natura - Ipotesi autonoma di risoluzione rispetto al recesso per giusta causa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
In tema di personale dirigente privato, l'art. 16 del c.c.n.l. dirigenti industria del 23 maggio 2000, nel riconoscere al dirigente, che, per effetto del "mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulle sue posizioni", risolva entro sessanta giorni il rapporto di lavoro, oltre al diritto al trattamento di fine rapporto, anche un'indennità sostitutiva del preavviso pari a quella spettante in caso di licenziamento, costituisce un'ipotesi autonoma di risoluzione rispetto alla giusta causa di recesso, che può essere eventualmente integrata dal demansionamento.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/05/2000 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)