diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1580 del 18/09/1970 (Rv. 347473 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AZIONE DELL'ENTE PUBBLICO PER LA RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AL DIPENDENTE IN RELAZIONE AL RAPPORTO D'IMPIEGO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1970-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347473-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AZIONE DELL'ENTE PUBBLICO PER LA RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AL DIPENDENTE IN RELAZIONE AL RAPPORTO D'IMPIEGO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO.*

L' ente pubblico il quale agisca per la ripetizione di somme che assuma di avere indebitamente corrisposto al proprio dipendente in relazione al rapporto di impiego, deve proporre la propria istanza avanti al consiglio di stato, cui l'art 29 n 1 del tu 26 giugno 1924, n 1054, attribuisce la giurisdizione esclusiva tutte le volte che la domanda proposta trovi il suo titolo necessario nel rapporto di impiego pubblico, considerato nella sua Costituzione e nel suo svolgimento, ovvero ad esso si riferisca o lo presupponga. Ne puo desumersi dal tenore letterale della disposizione che la giurisdizione esclusiva del consiglio di stato si riferisca solo ai ricorsi proposti dai dipendenti, e quindi sussista solo quando sia il dipendente ad agire in giudizio. Invero la norma e dettata con riferimento al cd contenzioso di impugnazione, e se ne spiega la dizione considerando che l'ente pubblico non ha bisogno di proporre impugnazione contro le proprie determinazioni avendo il potere di modificare, quando lo ritenga, i propri provvedimenti cio non esclude tuttavia che l'ente pubblico, quando non possa o non voglia avvalersi della possibilita di attuare coattivamente le proprie pretese, faccia ricorso agli ordinari rimedi giuridici proponendo una domanda diretta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale ma in tal caso la domanda deve essere, pero sempre proposta dinanzi al giudice competente. (V 2928'62).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)