Disciplina dell'attivita' sementiera
Testo in vigore al
Art. 23
1. L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica.
Capo VIII. Norme particolari riguardanti prodotti sementieri di taluni generi e specie
Art. 24
1. L'istituzione dei registri di varieta', di cui al precedente articolo 19, e' obbligatoria per le patate, le barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, nonche' per le specie foraggere, i cereali e le piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle varieta' delle specie indicate negli allegati nn. 1 e 2 della presente legge.
2. Alla istituzione di tali registri si provvede, ai sensi del predetto articolo 19, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. La classificazione in categorie dei prodotti sementieri prevista nel primo comma sara' stabilita con il regolamento di esecuzione della presente legge sulla base delle norme contenute nelle direttive del Consiglio delle Comunita' europee nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969.
Art. 25
1. Per le specie foraggere sono considerate appartenenti alla categoria di base di cui al precedente articolo 7 le sementi di varieta' locali iscritte come tali nel registro delle varieta' prodotte nella zona delimitata dal registro stesso. Le sementi medesime sono sottoposte al controllo ufficiale e certificate.
Capo IX. Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri
Art. 26
1. E' istituito, con sede in Roma, l'istituto dei registri di varieta' di prodotti sementieri con il compito di effettuare le prove ai fini dell'iscrizione delle varieta' nei registri, controllare la conservazione in purezza delle varieta' iscritte e curare la tenuta dei registri medesimi.
2. L'istituto, sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, svolge anche tutti gli altri compiti che possono essergli affidati dal Ministero medesimo.
Art. 27
1. Con decreto del Presidente della Repubblica sara' approvato lo statuto dell'istituto di cui al precedente articolo. Tale statuto disporra', tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da collocarsi in posizione di fuori ruolo.
2. Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'istituto puo' essere destinato a prestare servizio, in posizione di distacco, personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle V e X della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA.
3. Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con delibera soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e' autorizzato ad assumere, con contratto d'impiego privato ed alle condizioni che saranno preventivamente concordate fra il menzionato Ministero e quello del tesoro, personale tecnico specializzato.
4. Alle spese di funzionamento l'istituto fara' fronte con i proventi di cui al successivo articolo 41, e con il contributo dello Stato da determinarsi di anno in anno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con quello per il tesoro, nonche' con i contributi eventualmente concessi da enti e privati.
5. L'Istituto dovra' essere operante entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.
6. Fino a quando l'Istituto non sara' in grado di funzionare i compiti ad esso demandati saranno assolti, a mezzo di un'apposita sezione, dall'Istituto sperimentale della cerealicoltura di Roma. Nei confronti di detta sezione si applica la norma di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 28
1. Presso l'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri e' costituito un comitato tecnico-scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attivita' dell'istituto medesimo.
2. Esso e' composto:
1) dal direttore dell'istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri, che lo presiede e da: un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;
2) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere;
3) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la orticoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture industriali;
4) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la floricultura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura;
5) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la olivicoltura; un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura;
6) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la agrumicoltura;
7) un rappresentante dell'Istituto sperimentale di patologia vegetale;
8) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura; tre tecnici agricoli delle regioni.
3. I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i direttori degli istituti medesimi, e durano in carica tre anni.
4. Le funzioni di segretario del comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri.
5. Il rimborso delle spese di viaggio dei componenti il comitato tecnico-scientifico e la diaria corrispondente alla loro qualifica sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Capo X. Istituti e laboratori per le analisi di prodotti sementieri
Art. 29
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge il servizio di analisi dei prodotti sementieri e' affidato ai laboratori di analisi che verranno indicati nel regolamento di esecuzione.
2. L'esecuzione delle analisi ai fini della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti sementieri e' altresi' affidata agli istituti all'uopo autorizzati in applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.
Capo XI. Vigilanza e sanzioni
Art. 30
1. La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.
2. Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresi' procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza.
3. La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla e' innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 31
1. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, previste all'articolo 13.
Art. 32
1. A chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dagli articoli 5 e 18 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui agli articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma, e 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto dall'articolo 33.
Art. 33
1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione prevista al comma 1 si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.
Art. 34
1. Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorita' giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.
2. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:
1) contestare immediatamente l'infrazione accertata;
2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non e' possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;
3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui e' stata accertata l'infrazione.
3. Il trasgressore e' ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.
4. Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravita' della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.
5. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, puo' ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui e' stata accertata l'infrazione.
6. Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento e' esente da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione.
7. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.
8. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.
9. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine
prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.
10. L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.
Art. 35
1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione delle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva puo' essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Capo XII. Disposizioni finali e transitorie
Art. 36
1. I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di riproduzione, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.
2. L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, viene sostituita, limitatamente allo stabilimento di produzione, dalla licenza di cui al precedente articolo 2, e perde la sua validita' dopo tre mesi dalla notifica di rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.
Art. 37
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purche' le sementi siano di una varieta' per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione al sensi dell'articolo 19.
3. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agroecologiche e pedoclimatiche.
4. Sono esclusi dai prodotti sementieri di cui ai commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i quali si applica l'articolo 3-bis della legge n. 195 del 1976.11
Art. 38
1. A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, barbabietole della specie Beta vulgaris da zucchero e da foraggio, nonche' di cereali e foraggere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate.
2. Con la stessa decorrenza le specie foraggere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni.
4. E' consentita, inoltre, la commercializzazione:
a) di prodotti sementieri selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizione che siano stati ufficialmente controllati e certificati conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti sementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2 della legge medesima;
b) di prodotti sementieri in natura, ad esclusione delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento, purche' sia garantita l'individualita' di tali sementi.11
Art. 39
1. I miscugli di sementi foraggere di cui facciano parte sementi di generi e specie elencati negli allegati numeri 1 e 2 possono essere commercializzati anche se comprendono sementi di altri generi e specie non elencati in detti allegati.
2. I componenti di generi e specie compresi nei menzionati allegati devono provenire da partite di sementi conformi ai prescritti requisiti di commercializzazione.
Art. 40
1. Le sementi di barbabietole e le sementi dei generi e specie indicati negli allegati 1 e 2, raccolte in altro Stato delle Comunita' europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati delle stesse Comunita', possono essere certificate in Italia sempreche' siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui e' stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e sempreche', da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.
2. La predetta norma trova applicazione anche per le sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra indicate nell'allegato 1, prodotte in un Paese delle Comunita' europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di prima riproduzione certificate in Italia.
3. I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di cui al primo comma, raccolti in un Paese non facente parte della Comunita' economica europea, possono essere commercializzati in Italia allorche' sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti in Italia per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative, alla loro identita', ai contrassegni nonche' alle ispezioni ed ai controlli concernenti le colture ed i prodotti medesimi.
4. Il giudizio relativo all'idoneita' delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma, quando consentiti allo Stato membro, sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
5. Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonche' per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 41
1. Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varieta' nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonche' di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.
2. A decorrere dall'anno 2012, nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.
Art. 42
1. La legge 26 luglio 1961, n. 720, riguardante la colorazione delle sementi foraggere provenienti dall'estero, e' abrogata.
Art. 43
1. L'Ente seme bietole zuccherine, riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1937, n. 553, e sottoposto a gestione commissariale con decreto ministeriale del 14 novembre 1944, e' soppresso.
2. La somma residuata dalla liquidazione del predetto ente e' devoluta all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.