diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18951 del 05/07/2023 (Rv. 668032 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE | Mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione - Decisione dell'appello - Inosservanza dell'art. 348, comma 2, c.p.c. - Interesse dell'appellante a dolersene - Esclusione - Presupposti - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668032-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE

La norma contenuta nell'art. 348, comma 1, c.p.c. è diretta unicamente a garantire l'interesse dell'appellante ad evitare che sia dichiarata l'improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce allo stesso il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito. Pertanto, qualora la causa, nonostante l'assenza dell'appellante, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest'ultimo, l'appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall'art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame.

Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)