diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1410 del 08/02/1992 (Rv. 475641 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere | Conseguente giudizio ordinario di cognizione - Compiti del giudice - Accertamento della fondatezza della pretesa e delle eccezioni e difese - Necessità - Accertamento della ritualità della emanazione del provvedimento monitorio - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475641-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere

L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e non già stabilire, salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria (artt. 646, 649 cod. proc. civ.) e dell'incidenza delle spese della fase monitoria, se l'ingiunzione sia stata o no emessa legittimamente in relazione alle disposizioni previste dal codice di rito per l'emanazione del provvedimento monitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 646, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)