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Sez. 5, Sentenza n. 8921 del 24/02/2012 Cc. (dep. 06/03/2012) Rv. 251733 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Procedimento di riesame - Richiesta di copia delle registrazioni - Autorizzazione del pubblico ministero - Mancata tempestiva consegna addebitabile alla segreteria - Conferma dell'ordinanza cautelare - Illegittimità.
Stato
decisa il 2012-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251733-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

È illegittimo il provvedimento del Tribunale del riesame che abbia confermato l'ordinanza cautelare utilizzando gli esiti delle operazioni di intercettazione, qualora la difesa non abbia previamente ottenuto la copia delle registrazioni tempestivamente richiesta ed autorizzata dal pubblico ministero a causa di ritardi imputabili alla segreteria di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)