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Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

La direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini2, è stata modificata in modo sostanziale, a più riprese3. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

Molti degli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti. Anche la Comunità ha approvato tale convenzione con la decisione 78/923/CEE del Consiglio4.

La direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti5 stabilisce disposizioni comunitarie applicabili a tutti gli animali d'allevamento e concernenti le condizioni di stabulazione, i requisiti in materia di costruzione, isolamento, riscaldamento e ventilazione dei ricoveri, l'ispezione degli impianti e l'ispezione del bestiame. È quindi necessario che tali aspetti siano disciplinati nell'ambito della presente direttiva nei casi in cui debbano essere stabiliti requisiti più dettagliati.

I suini sono compresi, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato I del trattato.

L'allevamento dei suini costituisce parte integrante dell'agricoltura. Esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola.

Le differenze suscettibili di comportare distorsioni nelle condizioni di concorrenza hanno un'incidenza sul corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato comune dei suini e dei prodotti da essi derivati.

È quindi indispensabile stabilire le norme minime comuni per la protezione dei suini d'allevamento e da ingrasso allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione.

I suini traggono beneficio da un ambiente che corrisponde alle loro esigenze in termini di possibilità di movimento e di comportamento esplorativo. Il loro benessere sembra essere pregiudicato da forti restrizioni di spazio.

Qualora i suini siano tenuti in gruppo, per il loro benessere è opportuno adottare adeguate misure di protezione.

Quando dispongono di libertà di movimento e si trovano in un ambiente complesso, le scrofe preferiscono avere interazioni sociali con gli altri suini. Dovrebbe essere pertanto vietato tenere le scrofe in uno stretto isolamento continuo.

Il mozzamento della coda e la troncatura o la levigatura dei denti possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato. La castrazione provoca spesso un dolore prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche sono quindi nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza. Occorre pertanto introdurre norme che garantiscano pratiche migliori.

Si dovrebbe garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere, inclusa la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale.

Occorre che i servizi ufficiali, i produttori, i consumatori ed altri operatori siano tenuti al corrente degli sviluppi in questo settore. La Commissione dovrebbe pertanto, sulla base di un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, proseguire attivamente le ricerche scientifiche sul o sui migliori sistemi di allevamento che permettano di garantire il benessere dei suini. È pertanto opportuno prevedere un periodo provvisorio allo scopo di permettere alla Commissione di svolgere tale compito nel migliore dei modi.

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione6.

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto interno indicati nell'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Art. 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

  1. 1) «suino»: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;

  2. 2) «verro»: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;

  3. 3) «scrofetta»: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;

  4. 4) «scrofa»: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;

  5. 5) «scrofa in allattamento»: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;

  6. 6) «scrofa asciutta e gravida»: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;

  7. 7) «lattonzolo»: un suino dalla nascita allo svezzamento;

  8. 8) «suinetto»: un suino dallo svezzamento all'età di dieci settimane;

  9. 9) «suino all'ingrasso»: un suino dall'età di dieci settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;

  10. 10) «autorità competente»: l'autorità competente ai sensi del punto 6 dell'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno7.

Art. 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le aziende si conformino ai seguenti requisiti:

  1. a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno

    Peso vivo (kg)m2
    Fino a 100,15
    Oltre 10 fino a 200,20
    Oltre 20 fino a 300,30
    Oltre 30 fino a 500,40
    Oltre 50 fino a 850,55
    Oltre 85 fino a 1100,65
    Oltre 1101,00
  2. b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di quaranta o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le pavimentazioni siano conformi ai seguenti requisiti:

  1. a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al paragrafo 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 % alle aperture di scarico;

  2. b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

    1. i) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

      11 mm per i lattonzoli,

      14 mm per i suinetti,

      18 mm per i suini all'ingrasso,

      20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

    2. ii) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

      50 mm per i lattonzoli e i suinetti,

      80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

3. Gli Stati membri provvedono affinché sia proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1o gennaio 2006.

4.

Gli Stati membri provvedono affinché le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di sei animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di dieci scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui al primo comma a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, le scrofe e le scrofette abbiamo accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le scrofe e le scrofette allevate in gruppo siano alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide ricevano mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8. Gli Stati membri provvedono affinché i suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti siano temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

9.

Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 2, al paragrafo 4, al paragrafo 5 e all'ultima frase del paragrafo 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1o gennaio 2003. A decorrere dal 1o gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende.

Le disposizioni di cui al primo comma del paragrafo 4 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Art. 4

Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni relative all'allevamento di suini siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I.

Art. 5

Le prescrizioni contenute nell'allegato I possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per tener conto dei progressi scientifici.

Art. 6

Gli Stati membri provvedono affinché:

  1. a) qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini garantisca che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I;

  2. b) siano organizzati appositi corsi di formazione, incentrati in particolare sul benessere degli animali.

Art. 7

1. Di preferenza prima del 1o gennaio 2005, ed in ogni caso entro il 1o luglio 2005, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base a un parere dell’Autorità europea della sicurezza alimentare. La relazione è elaborata tenendo conto delle conseguenze socioeconomiche, delle conseguenze sanitarie, degli effetti ambientali e delle differenti condizioni climatiche. Essa prende anche in considerazione lo stato delle tecniche e dei sistemi di produzione suina e di lavorazione delle carni che consentirebbero di ridurre il ricorso alla castrazione chirurgica. La relazione è corredata, se necessario, di opportune proposte legislative sugli effetti della regolamentazione delle differenti superfici disponibili e tipi di pavimento per quanto riguarda il benessere dei suinetti e dei suini all'ingrasso.

2.

Entro il 1o gennaio 2008 al più tardi la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere dell’Autorità europea della sicurezza alimentare.

La relazione esamina in particolare i seguenti aspetti:

  1. a) effetti della densità, tra cui la dimensione del gruppo e i metodi di raggruppamento degli animali, in diversi sistemi di allevamento sul benessere dei suini, compresa la loro salute;

  2. b) impatto della progettazione della stabulazione e dei vari tipi di pavimento sul benessere dei suini, compresa la loro salute, tenuto conto delle differenti condizioni climatiche;

  3. c) fattori di rischio connessi con la morsicatura della coda e raccomandazioni per ridurre la necessità del taglio della coda;

  4. d) ulteriori sviluppi dei sistemi di stabulazione in gruppo per le scrofe gravide, tenuto conto degli aspetti patologici, zootecnici, fisiologici ed etologici dei vari sistemi, delle pertinenti ripercussioni sulla salute e l'ambiente nonché delle differenti condizioni climatiche;

  5. e) determinazione dello spazio necessario, compresa l'area adibita alla fecondazione, ai verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri individuali;

  6. f) ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le scrofe partorienti hanno una libertà di movimento che soddisfa le loro esigenze senza compromettere la sopravvivenza dei lattonzoli;

  7. g) atteggiamento e scelte dei consumatori nei confronti delle carni suine in caso di vari livelli di miglioramento del benessere degli animali;

  8. h) implicazioni socioeconomiche dei vari sistemi di allevamento dei suini e loro effetti sui partner economici della Comunità.

Se necessario, tale relazione sarà corredata delle opportune proposte legislative.

Art. 8

1.

Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni sotto la responsabilità della competente autorità, per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Queste ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento in ciascuno Stato membro.

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, elabora un codice contenente le regole da seguire nelle ispezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e, per la prima volta, prima del 30 aprile 1996, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero delle ispezioni effettuate rispetto al numero degli impianti situati nel loro territorio.

Art. 9

Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da un paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di tale paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

Art. 10

Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura in cui lo esiga l'applicazione uniforme della presente direttiva, effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti. In tale occasione i controllori osservano particolari misure di igiene onde escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei loro compiti. La Commissione comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente dello Stato membro interessato.

L'autorità competente dello Stato membro interessato prende le misure necessarie per tener conto dei risultati di questo controllo.

Per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi, si applicano le disposizioni del capitolo III della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità8.

Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 11

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare9, di seguito «il comitato».

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.