Sez. 3, Sentenza n. 18229 del 28/11/2003 (Rv. 568526 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Portata del principio - Necessità di indicare le ragioni del riesame - Sussistenza - Onere di svolgere argomentazioni idonee a contrastare la motivazione - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Ai fini dell'integrazione del requisito della specificità dei motivi di appello richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è sufficiente il generico assunto che la decisione del giudice di primo grado è erronea (nel caso di specie con riferimento all'esiguità dell'equo compenso per l'uso della cosa nell'ambito di un contratto di "leasing" traslativo), essendo invece necessario, a pena di inammissibilità dell'appello, indicare le ragioni concrete per cui si richiede il riesame, con un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, contrapponendo alle argomentazioni ivi svolte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)