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Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta

Testo in vigore al

Capo I. Disposizioni generali

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. La Valle d'Aosta, in considerazione delle sue condizioni geografiche, economiche e linguistiche del tutto particolari, e' costituita in circoscrizione autonoma con capoluogo in Aosta. Il suo territorio comprende le circoscrizioni dei Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno.

2. La provincia di Aosta e' soppressa. I Comuni non compresi nel territorio della Valle, che attualmente fanno parte della provincia d'Aosta, sono aggregati alla provincia di Torino.

3. I beni, diritti, obbligazioni e rapporti della provincia d'Aosta sono trasferiti alla «Valle d'Aosta», dedotte le attivita' e passivita' che si riferiscono ai Comuni che, a norma del comma precedente, vengono aggregati alla provincia di Torino.

Art. 2

1. La «Valle d'Aosta» ha personalita' giuridica ed ha un ordinamento particolare, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, entro l'unita' politica dello Stato italiano, sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

Capo II. Organi ed attribuzione

Art. 3

1. La «Valle d'Aosta» e' retta da un Consiglio, costituito di venticinque membri, eletti in base alle norme che saranno emanate con separato provvedimento legislativo.

2. Il Consiglio della Valle nomina nel suo seno il presidente e una Giunta di cinque membri.

Art. 4

1. Il presidente del Consiglio della Valle esegue le deliberazioni del Consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto e al presidente della deputazione provinciale, in quanto non rientrino nella competenza del Consigli• della Valle.

2. Dell'esercizio dei poteri che si riferiscono a servizi attribuiti dalla legge alla Valle, il presidente e' responsabile verso il Consiglio della Valle.

3. Il presidente e' responsabile verso il Governo dell'esercizio dei poteri che per legge restano riservati allo Stato. Il Governo segnala le eventuali inadempienze al Consiglio della Valle, affinche' provveda immediatamente. Se il Consiglio non provvede, il Governo puo' nominare un commissario per l'esercizio, in tutto o in parte, dei poteri previsti dal presente comma, salva l'applicazione dell'art. 11.

4. Decorsi tre mesi dalla nomina del commissario, se la situazione non consente di restituire al presidente del Consiglio della Valle l'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, il Governo deve procedere allo scioglimento del Consiglio della Valle e' alla nomina del commissario straordinario a norma dell'art. 11.

Art. 5

1. La Giunta ha le attribuzioni che le vengono delegate dal Consiglio o conferite dalle disposizioni del presente decreto e dalle norme regolamentari che saranno emanate dal Consiglio della Valle.

Art. 6

1. Il presidente puo' prendere deliberazioni di competenza del Consiglio o della Giunta, quando l'urgenze sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio o della Giunta. Di queste deliberazioni e' fatta relazione al Consiglio o alla Giunta nella loro prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.

Art. 7

1. La vigilanza sulle amministrazioni comunali spetta al presidente del Consiglio della Valle; la tutela alla Giunta.

2. Lo scioglimento delle amministrazioni comunali, per gravi motivi di ordine pubblico o per persistente violazione della legge, spetta al Consiglio della Valle.

Art. 8

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente del Consiglio della Valle, a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia locale, secondo le direttive del Governo, verso il quale egli e' responsabile.

Art. 9

1. Presso il Consiglio della Valle o istituito un Comitato di coordinamento, composto di un rappresentante del Ministero dell'interno che lo presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante della Valle, nominato dal Consiglio fra persone ad esso estranee.

2. Il Comitato collabora con gli organi della Valle per l'applicazione del presente decreto e per il migliore sviluppo dell'attivita' normativa ed amministrativa della Valle.

Art. 10

1. L'attivita' amministrativa della «Valle d'Aosta» non soggetta al controllo di merito da parte dell'autorita', governativa; il controllo di legittimita' e' esercitato dal Comitato previsto nell'articolo precedente, che, a tale • scopo, puo' disporre ispezioni.

2. Restano ferme, nei riguardi dell'attivita' amministrativa della «Valle d'Aosta», tutte le guarentigie giurisdizionali previste dalle leggi dello Stato. Con separato provvedimento legislativo saranno determinati gli organi ai quali verranno devolute le attribuzioni giurisdizionali attualmente spettanti alla Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di prefettura.

Art. 11

1. Il Consiglio della Valle puo' essere sciolto dal Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, per violazione dei principi enunciati nell'art. 2, per gravi motivi di ordine pubblico o quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista nel violarli. In tali casi il Governo affida l'amministrazione della Valle ad un commissario straordinario e indice le nuove elezioni nel termine di tre mesi.

Art. 12

1. Ferme le attribuzioni delle amministrazioni comunali, la Valle d'Aosta ha competenza amministrativa nelle seguenti materie:

  1. 1) sanita' ed igiene;

  2. 2) vigilanza e tutela delle istituzioni di assistenza e di beneficenza pubblica, che esplicano la loro attivita' nell'ambito della Valle;

  3. 3) nomina, revoca e dispensa dei giudici conciliatori, ed autorizzazione all'esercizio delle funzioni cancelliere e di ufficiale giudiziario di conciliazione;

  4. 4) istruzione elementare e media;

  5. 5) costruzione e manutenzione di strade e di opere idrauliche ed atri lavori pubblici di interesse della Valle;

  6. 6) servizi forestali e dell'agricoltura salve le disposizioni relative agli ammassi, iniziative per la protezione e l'incremento della fauna e del patrimonio ittico della Valle, e gestione del vocale ispettorato dell'agricoltura;

  7. 7) iniziative per la valorizzazione dei prodotti locali e per la difesa dei prodotti tipici della Valle, raccolta di dati statistici, predisposizione di piani pluriennali di produzione, e coordinamento delle attivita', economiche che si esplicano nell'ambito della Valle;

  8. 8) iniziativa per la creazione e l'eventuale gestione di istituti locali di case popolari, con patrimonio separato;

  9. 9) iniziative in materia turistica, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio e vigilanza sulla conservazione delle antichita' e delle opere artistiche;

  10. 10) gestione; a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale o commerciale, relativi ad acquedotti, impianti gli energia elettrica; ferrovie secondarie, tranvie e linee automobilistiche locali, linee telefoniche locali, silos, lavorazione di prodotti alimentari;

  11. 11) tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia.

Art. 13

1. Le modalita' dell'assunzione da parte della Valle dei servizi indicati nell'articolo precedente saranno determinate con separati provvedimenti legislativi.

2. In tale occasione o con successivi provvedimenti legislativi, saranno precisate le materie che potranno essere disciplinate dal Consiglio della Valle con norme giuridiche proprie, anche in deroga alle leggi vigenti.

Art. 14

1. Con provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, valutate le spese necessarie per la gestione dei servizi pubblici assunti dalla Valle, sara' effettuato il reparto delle entrate erariali tra lo Stato e la Valle.

2. Il bilancio della Valle e' predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio della Valle.

3. Se le pubbliche entrate non sono sufficienti a coprire le spese indispensabili, lo Stato, esaminato il bilancio della Valle, puo' accordarle un contributo straordinario; puo' altresi' autorizzare ad istituire imposte speciali, osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente. Prima che venga accordato il contributo straordinario, il Ministero del tesoro puo' disporre indagini presso le amministrazioni, i servizi e gli uffici della Valle, a norma dell'art. 3 della legge 20 luglio 1939, n. 1037.