Sez. 2, Sentenza n. 385 del 18/02/1970 (Rv. 345329 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - MURO DI CINTA - TRA FONDI A DISLIVELLO - OBBLIGO DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SUPERIORE - PRESUPPOSTO - CAUSA NATURALE DEL DISLIVELLO - DISLIVELLO DETERMINATO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO INFERIORE - OBBLIGO DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI QUESTI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - MURO DI CINTA - TRA FONDI A DISLIVELLO - OBBLIGO DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SUPERIORE - PRESUPPOSTO - CAUSA NATURALE DEL DISLIVELLO - DISLIVELLO DETERMINATO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO INFERIORE - OBBLIGO DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI QUESTI.*
La fattispecie prevista dall'art 887 cod civ (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro di sostegno dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi abbia una origine naturale. Ma se il dislivello sia stato causato dal proprietario del fondo inferiore, contro la volonta di quello superiore, l'Obbligo della costruzione e conservazione del muro di sostegno incombe sul primo, quale Forma di risarcimento del danno per fatto proprio. (Conf 3226-68, massima n 336165 976-67, massima n 327239).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 887
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)