Sez. U, Sentenza n. 5144 del 22/05/1998 (Rv. 515736 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO | Termini per il compimento dei lavori e per l'emanazione del decreto di esproprio - Fissazione nella misura massima consentita dalla legge - Emanazione di successivi provvedimenti di proroga dei termini - Legittimità - Esclusione - Conseguenze - Disapplicazione del provvedimento di proroga da parte del G.O. - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO
All'atto della emanazione del decreto di occupazione temporanea dei beni destinati alla realizzazione di un'opera pubblica, la P.A. che abbia fissato i termini per il compimento dei lavori e per l'emanazione del decreto di esproprio nella misura massima consentita dalla legge (nella specie, cinque anni, a seguito della pacifica disapplicazione dell'illegittimo maggior termine di sei anni), esaurendo, così, il potere conferitogli "ex lege", non può eludere la tassativa previsione normativa mediante la surrettizia emanazione di successivi provvedimenti che (in assenza di disposizioni di legge che consentano ulteriori proroghe) stabiliscano nuovi termini, decorrenti dalla data della loro emanazione, sì da comprimere, del tutto illegittimamente, i diritti reali del privato espropriando. Ne consegue che tali provvedimenti, adottati in assoluta carenza di potere, non sono idonei a rendere legittima la protratta occupazione, e vanno disapplicati da parte del giudice ordinario chiamato a conoscerne "incidenter tantum".
Riferimenti normativi: Legge 01/03/1985 num. 42 art. 5 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)