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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1198 del 17/01/2022 (Rv. 663617 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Scissione parziale di società - Rapporti contrattuali trasferiti - Rivalsa della società scissa per le anticipazioni versate a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla beneficiaria - Art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663617-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di IVA, la società scissa, nel caso di rivalsa per le anticipazioni versate a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla società beneficiaria in dipendenza di rapporti contrattuali trasferiti a quest'ultima per effetto di scissione parziale, non si configura quale mandataria senza rappresentanza della società beneficiaria, con la conseguenza che va esclusa l'applicabilità dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che la responsabilità solidale della società scissa deriva da una forma particolare di accollo "ex lege" che, quale effetto legale della scissione, non richiede una specifica pattuizione tra le parti, fruendo, quindi, il rimborso delle suddette anticipazioni dell'esenzione dall'IVA, ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1720 com. 1, Cod. Civ. art. 2506 com. 1, Cod. Civ. art. 2506 quater, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15 com. 1 lett. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)