Sez. 1, Sentenza n. 5750 del 01/07/1987 (Rv. 454164 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ACCORDI FRA LE PARTI - ATTRIBUZIONE AD UN CONIUGE DEL GODIMENTO DELLA COSA DI PROPRIETÀ DELL'ALTRO - SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE AL PROPRIETARIO - RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ACCORDI FRA LE PARTI - ATTRIBUZIONE AD UN CONIUGE DEL GODIMENTO DELLA COSA DI PROPRIETÀ DELL'ALTRO - SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE AL PROPRIETARIO - RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Qualora la sentenza di divorzio, pur dando atto del diritto di un coniuge all'assegno periodico, non provveda in proposito, in considerazione di un accordo fra le parti che attribuisca a detto avente diritto il godimento della casa di proprietà dell'altro coniuge, con il successivo provvedimento di restituzione dello immobile al proprietario, che venga adottato in Sede di revisione dei rapporti patrimoniali ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, non si può non tenere conto della funzione alternativa di quel godimento rispetto all'assegno di divorzio, al fine dell'eventuale riconoscimento e liquidazione dell'assegno medesimo.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)