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Sez. 1, Sentenza n. 5227 del 15/10/1996 Cc. (dep. 04/12/1996) Rv. 207714 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Provvedimento del G.I.P. di rigetto - Mancanza di qualunque ipotesi di reato - Restituzione al P.M. - Abnormità - Ricorribilità in cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207714-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE

È atto abnorme, contro il quale può pertanto proporsi ricorso per cassazione, il rigetto da parte del G.I.P. di una richiesta di archiviazione formulata dal P.M., motivato con riferimento alla mancanza di qualsivoglia notizia di reato, e seguito dalla restituzione degli atti al P.M.. Tale provvedimento si pone infatti in radicale contrasto con l'intero sistema processuale, che pone, nell'art. 405, comma primo, cod. proc. pen., la richiesta di archiviazione in alternativa esclusiva all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M.; che contempla, inoltre, nell'art. 411 del medesimo codice, l'applicabilità dell'istituto anche quando "il fatto non è previsto dalla legge come reato"; e che è in generale ispirato al principio del controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)