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Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Testo in vigore al

Art. 54 Art. 85, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440

1. Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'Erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, la Corte puo' pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori o cauzionanti, anche prima del giudizio sul conto.

Art. 55 Art. 17, Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 2.000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

2. Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilita', purche' il valore della causa non ecceda la detta somma.1522

Sezione 2ª. Degli altri giudizi in materia contabile

Art. 56 Art. 90 - 8° comma - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401

1. Gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali possono ricorrere alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo dell'Intendenza di finanza, col quale sia stato rifiutato il rimborso di quote d'imposta o sovraimposta inesigibili.

Art. 57 Art. 25, Legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 del R. D. 28 giugno 1912, n. 728

1. I funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, che rispondono direttamente all'Amministrazione dei danni ad essa arrecati anche solo per colpa o negligenza, possono ricorrere alla Corte nel termine di trenta giorni da quello in cui hanno avuto comunicazione del relativo provvedimento amministrativo.

2. Qualora l'Amministrazione delle ferrovie non possa integralmente rivalersi del danno cagionatole dai propri funzionari ed agenti, mediante la ritenuta sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ed occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche su altri beni dei predetti funzionari od agenti, costoro sono deferiti al giudizio della Corte ad istanza del procuratore generale.19

Art. 58 Art. 73 - 2° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440

1. Gli impiegati di cui agli articoli 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall'Amministrazione ai termini della legge sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 59 Art. 40, 41, 42, 43, 48 e 53, R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399

1. Nei casi previsti dagli articoli 40, 41, 42 e 43 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, la declaratoria di danno pronunciata dal Ministro per le corporazioni e' sottoposta all'omologazione della Sezione del contenzioso contabile, camera di consiglio, quando debba valere come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili. Il Ministro per le corporazioni fissa congrui termini all'Associazione che si presume danneggiata sia per promuovere la predetta omologazione, sia per iniziare l'azione di responsabilita' avanti la Sezione del contenzioso contabile e, trascorsi infruttuosamente tali termini, provvede d'ufficio in sostituzione dell'associazione inadempiente.

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli Istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 - ultimo comma - della legge 3 aprile 1926, n. 563.

3. L'azione per far valere le responsabilita' avanti la Corte si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

Art. 61

1. I ricorsi alla Corte dei conti ammessi da leggi speciali contro i provvedimenti amministrativi sui conti consuntivi o sulle responsabilita' connesse, riguardanti Enti non contemplati dagli articoli precedenti, debbono essere presentati nei termini stabiliti dalle leggi stesse e, in mancanza, entro trenta giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto comunicazione del provvedimento.

Sezione 3ª. Dei giudizi in materia di pensione

Art. 62 Art. 174. R. D. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 19, Legge 3 aprile 1933, n. 233 e art. 14 - 3° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703)

1. Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato e' ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.

2. Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonche' le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennita'.

3. In materia di riscatto di servizi il ricorso e' ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente.

Art. 63 Art. 14. - 1° e 2° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703)

1. Il termine per la presentazione alla Corte dei conti dei ricorsi di cui al precedente articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennita'.

2. Quando l'Ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennita', ricorra, secondo la facolta' conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.

3. Per il procuratore generale presso la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.

4. L'istanza diretta a conseguire la sentenza di cui al comma secondo del precedente articolo deve essere depositata nella segreteria entro il termine di giorni novanta dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio. Nel silenzio dell'Amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notificazione all'Amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere.1618

Art. 64 Art. 14 - 4° comma - e art. 15 - 1° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703

1. Il ricorso non e' ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, ne' contro la liquidazione della indennita', per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo.17

Sezione 4ª. Dei giudizi sui reclami degli impiegati

Sezione 5ª. Dell'appello contro le decisioni dei Consigli di Prefettura.

Art. 66 Art. 34 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. La Corte, Sezione del contenzioso contabile, giudica in grado di appello dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti consuntivi delle Provincie, dei Comuni, dei relativi Consorzi, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri Enti locali contemplati da leggi speciali, nonche' dalle decisioni degli stessi Consigli, emesse a norma delle leggi riguardanti gli Enti medesimi, sulle responsabilita' dei rispettivi amministratori, impiegati e contabili di fatto. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.

2. Nei casi nei quali la legge ammette l'appello del contribuente o del cittadino, il termine suddetto decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione impugnata.

Sezione 6ª. Dell'appello contro le decisioni della Sezione del contenzioso contabile.

Art. 67 Art. 7 - 2° comma - Legge 8 giugno 1911, n. 550; art. 16 - 4° comma - R. D. 23 giugno 1912, n. 1047 e art. 15, Legge 3 aprile 1933, n. 255

1. Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilita' per danno arrecato all'Erario ovvero alle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo e ad altri enti, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e di leggi speciali diverse, e' ammesso l'appello alle Sezioni riunite della Corte nel termine di trenta giorni, purche' la somma in oggetto della domanda giudiziale superi le lire 2000.

2. L'appello e' concesso, senza limite di somma, anche al pubblico ministero.15

Sezione 7ª. Della revocazione

Art. 68 Art. 42 e 44 - 1° e 3° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800

1. Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal pubblico ministero, nel termine di tre anni quando:

  1. a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

  2. b) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

  3. c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

  4. d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.

2. Negli ultimi tre casi, decorsi i tre anni, il ricorso per revocazione dovra' presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsita' dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale.

Sezione 8ª. Dell'annullamento

Art. 71 Art. 43 - 4° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 3 - 1° comma - Legge 31 marzo 1877, n. 3761

1. Le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate davanti la Corte di Cassazione, tanto dalle parti quanto dal pubblico ministero, con ricorso per annullamento per motivi di incompetenza o eccesso di potere ai sensi della legge 31 marzo 1877, n. 3761, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

2. Se la decisione e' annullata, la Corte dei conti, nel caso che la causa venga riproposta, si uniforma alle massime di diritto stabilite dalla Corte di Cassazione.

Sezione 9ª. Norme comuni

Art. 73

1. La Corte puo' disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari.