Sez. 1, Sentenza n. 8104 del 04/02/2010 Cc. (dep. 01/03/2010) Rv. 246253 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Riunione di procedimenti in appello - Riforma della sentenza solo con riguardo ad uno dei procedimenti - Giudice dell'esecuzione - Individuazione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
La regola secondo cui giudice dell'esecuzione è, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello, opera anche nel caso di riunione di procedimenti in sede di appello, a nulla rilevando che detta riforma riguardi il procedimento diverso da quello interessato dal procedimento di esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)