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Sez. 2, Sentenza n. 8824 del 30/04/2015 (Rv. 635185 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Convocazione del condomino apparente - Validità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635185-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE

Nelle assemblee condominiali deve essere convocato il condomino, cioè il vero proprietario, e non chi si comporta come tale senza esserlo, non potendo invocare il principio dell'apparenza il condominio che abbia trascurato di accertare la realtà sui pubblici registri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)