diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2776 del 23/07/1969 (Rv. 342513 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEI DANNI - OCCUPAZIONE DI TERRENO PER LA COSTRUZIONE DI OPERA PUBBLICA - DIRITTO DEL PROPRIETARIO AL SOLO RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI - RESTITUZIONE DEL TERRENO - ISTANZA DELLA PA OCCUPANTE.*
Stato
decisa il 1969-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342513-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEI DANNI - OCCUPAZIONE DI TERRENO PER LA COSTRUZIONE DI OPERA PUBBLICA - DIRITTO DEL PROPRIETARIO AL SOLO RISARCIMENTO DEL DANNO - LIMITI - RESTITUZIONE DEL TERRENO - ISTANZA DELLA PA OCCUPANTE.*

Quando un terreno sia stato occupato dalla pubblica amministrazione per la costruzione di un'opera permanente e tale opera sia stata costruita, il proprietario del terreno puo chiedere soltanto il risarcimento dei danni e non la restituzione stessa su istanza dell'occupante, e che percio il giudice debba disporla invece che pronunciare la condanna al pagamento del valore venale del bene, ma purche tale istanza sia stata ritualmente proposta.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)