Sez. L, Sentenza n. 7719 del 23/04/2004 (Rv. 572250 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE
Perché si verifichi la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., occorre che il creditore abbia con il suo comportamento causato al garante un pregiudizio giuridico e non soltanto economico, e cioè la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 cod. civ. o di regresso ex art. 1950 cod. civ. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto liberato il fideiussore a seguito della intervenuta rinuncia all'azione proposta dai lavoratori nei confronti del debitore garantito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)