Sez. 3, Sentenza n. 235 del 24/01/1973 (Rv. 362076 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - DI UN CONTRATTO CONCLUSO DAL FALLITO - DA PARTE DEL CURATORE - AMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - DI UN CONTRATTO CONCLUSO DAL FALLITO - DA PARTE DEL CURATORE - AMMISSIBILITA.*
Il curatore, che non rappresenta ne il fallito ne la massa dei creditori, ma e un organo pubblico il quale agisce per la realizzazione dei fini propri del fallimento, deve considerarsi terzo rispetto agli Atti posti in essere dal fallito prima della dichiarazione di fallimento. Pertanto, il curatore puo dimostrare con prova testimoniale la simulazione di un contratto concluso dal fallito. (V 2153/71, mass n 352904).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)