Sez. 1 - , Sentenza n. 26763 del 22/12/2016 (Rv. 642873 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Controversia per la determinazione dell'indennità di espropriazione in misura superiore a quella stabilita in sede amministrativa - Questione relativa alla legittimità del decreto di espropriazione - Giudicato amministrativo sul punto - Necessità - Esclusione - Disapplicazione del decreto di esproprio illegittimo - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nel giudizio promosso dall'espropriato davanti al giudice ordinario per la determinazione dell'indennità di espropriazione in misura più elevata di quella fissata in sede amministrativa, la questione relativa alla legittimità del provvedimento ablatorio non costituisce premessa logicamente e giuridicamente necessaria della pronuncia richiesta, la quale postula unicamente l'esistenza del provvedimento medesimo, quand’anche illegittimo. Deve, pertanto, ritenersi corretta la sentenza di merito che, senza attendere la pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ha preso in esame la domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione, previa disapplicazione del decreto di esproprio illegittimo, in quanto viziato da carenza di potere per l’essere stato emesso dopo la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)