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Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato

Testo vigente

Art. 64

1. I presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del Consiglio dieci giorni di congedo.

2. I congedi di maggiore durata sono concessi dal presidente del Consiglio.

Art. 65

1. Prima d'ogni adunanza, si trasmette al presidente un elenco contenente l'indicazione degli affari da discutere ed il nome del relatore.

Art. 66

1. L'ordine di precedenza fra i componenti il Consiglio di Stato e' regolato dalla data della nomina, e quando questa sia dello stesso giorno, dal grado precedentemente rivestito.

Art. 67

1. Nelle adunanze generali il presidente ed i membri di ogni Sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle Sezioni.

2. Nella riunione di due Sezioni, i membri della Sezione, l'affare principalmente si riferisce, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a sinistra.

3. Nelle Commissioni, speciali siedono per ordine di anzianita'.

4. Allorche' ad una Sezione vengono aggiunti alcuni membri dall'altra Sezione, i medesimi siedono al lato sinistro del presidente.

5. Il segretario generale siede a sinistra del presidente.

Art. 68

1. Quando intervengono al Consiglio i Ministri o i loro commissari, i primi prendono posto a destra e gli altri a sinistra del presidente.

Art. 69

1. Nelle discussioni nessuno puo' prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal presidente.

Titolo VII. Della segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Art. 70

1. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha unica segreteria pei servizi inerenti alle Sezioni giurisdizionali e alla adunanza plenaria.

2. Ne e' capo uno dei due segretari di sezione addetti alle Sezioni giurisdizionali designato dal Presidente del Consiglio di Stato.
L'altro lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o impedimento.
Ciascuno di essi adempie al servizio di udienza delle Sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria giusta, le disposizioni che sono impartite dal Presidente del Consiglio di Stato.

Titolo VIII. Disposizioni generali.

Art. 76

1. Le norme vigenti relative al conferimento di incarichi o funzioni ai consiglieri di Stato, s'intendono applicabili anche ai presidenti di sezione.

Art. 77

1. La distribuzione del personale di segreteria e di servizio nei vari uffici e' stabilita dal presidente del Consiglio.

2. Egli fissa l'orario d'ufficio a seconda delle esigenze dei servizi.

Art. 78

1. Il segretario generale dirige il servizio di segreteria. Egli propone al presidente del Consiglio i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento del servizio. Tiene i registri del personale.

2. I segretari di sezione mantengono la disciplina degli impiegati dei rispettivi uffici e, ove sia il caso, ne riferiscono per iscritto al segretario generale.

Art. 79

1. La biblioteca e l'archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del Consiglio.

2. Una Commissione composta di tre consiglieri, nominati dal presidente del Consiglio, sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente i libri de acquistarsi.

3. Per prendere copia delle carte depositate negli archivi e' necessario il permesso del presidente. I componenti la magistratura, per portare fuori dell'ufficio libri carte, debbono rilasciarne ricevuta.

4. Gli impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario tengono l'inventario dei libri e delle carte.

Art. 80

1. Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del Regno o titoli od atti originali depositati nei Ministeri od uffici dipendenti, il presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archivisti o depositari.

Art. 81

1. Le somme assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio o ai lavori straordinari, sono amministrate secondo il bilancio, dall'impiegato incaricato delle funzioni di economo del Consiglio, sotto la dipendenza del segretario generale e la sorveglianza di una Commissione.

Art. 82

1. La Commissione di sorveglianza e' presieduta dal presidente del Consiglio ed e' composta di uno fra i presidenti di sezione, di un consigliere per ciascuna Sezione, designati dal presidente del Consiglio, e del segretario generale.

2. La Commissione forma il bilancio, esamina il conto e delibera sulla sua approvazione.

Art. 83

1. Sono disposte dal segretario generale che rilascia gli ordini di pagamento le spese sul fondo indicato nell'art. 81.

2. Un membro della Commissione di vigilanza e' delegato dal presidente per la vidimazione degli ordinativi delle spese e dei pagamenti.

3. Per le spese da eseguirsi a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, le richieste sono fatte dal segretario generale.

Art. 84

1. In fine dell'anno, l'incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua gestione e viene scaricato di ogni contabilita' mediante deliberazione della Commissione di sorveglianza.