Sez. 1, Sentenza n. 5397 del 01/12/2020 Ud. (dep. 11/02/2021) Rv. 280802 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI IN GENERE | Mero rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale - Reato configurabile - Individuazione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI IN GENERE
Il mero rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che ne faccia richiesta integra la contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento di esecuzione, e non, invece, la contravvenzione - più gravemente punita ai sensi dell'art. 17 del testo unico - prevista dall'art. 4, comma secondo, del testo unico in rapporto al predetto art. 294 del regolamento, che sanziona la diversa condotta di chi previamente omette di dotarsi del documento di identità essendo ritenuto pericoloso o sospetto e, solo in un secondo momento, si rende inadempiente all'obbligo di esibirlo all'autorità, né quella prevista dall'art. 651 cod. pen., che sanziona l'ulteriormente diversa condotta, rispetto ad entrambe le precedenti, di chi rifiuti di fornire indicazioni sulla propria identità personale. (Conf. n. 6864 del 1993, Rv. 195412).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 651, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 com. 17 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 com. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)