Sez. 1, Sentenza n. 11384 del 11/10/1999 (Rv. 530581 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO | Estinzione del processo - Accettazione della rinuncia - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. Civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio; tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (nella specie, dopo la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto aveva rinunciato con atto stragiudiziale notificato al processo e al provvedimento monitorio e l'opponente aveva iscritto la causa a ruolo chiedendo la condanna alle spese della controparte; la S.C., applicando l'esposto principio, ha cassato senza rinvio la sentenza con cui il giudice di merito, preso atto della mancata accettazione, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e condannato alle spese).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)