Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 45 octies Deroga per un organismo centrale e per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale
L'autorità di risoluzione può derogare in tutto o in parte all'applicazione dell'articolo 45 septies nei confronti di un organismo centrale o di un ente creditizio affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'ente creditizio e l'organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente sono garantiti in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale sono pienamente garantiti da quest'ultimo;
c) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, di solvibilità e liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;
d) in caso di deroga per un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza dell'organismo centrale ha il potere di impartire istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente;
e) il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 3; e
f) non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati permanentemente in caso di risoluzione.
Art. 45 nonies Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.
L'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dalla prima, e le autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni di un gruppo soggetto a risoluzione che sono soggette al requisito di cui all'articolo 45 septies su base individuale si adoperano al massimo per giungere a una decisione congiunta per quanto concerne:
a) l'importo del requisito applicato a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata per ciascuna entità soggetta a risoluzione; e
b) l'importo del requisito applicato su base individuale a ciascuna entità di un gruppo soggetto a risoluzione che non è un'entità soggetta a risoluzione.
La decisione congiunta assicura la conformità agli articoli 45 sexies e 45 septies, è pienamente motivata e viene trasmessa:
a) all'entità soggetta a risoluzione dalla relativa autorità di risoluzione;
b) alle entità di un gruppo soggetto a risoluzione che non sono un'entità soggetta a risoluzione dalle autorità di risoluzione di tali entità;
c) all'impresa madre nell'Unione del gruppo dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, quando l'impresa madre nell'Unione non è un'entità soggetta a risoluzione dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
La decisione congiunta adottata conformemente al presente articolo può prevedere che, ove coerente con la strategia di risoluzione e se l'entità soggetta a risoluzione non ha acquistato direttamente o indirettamente sufficienti strumenti conformi all'articolo 45 septies, paragrafo 2, i requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 7, siano in parte soddisfatti dalla filiazione in conformità dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, mediante strumenti emessi a favore di entità non appartenenti al gruppo soggetto a risoluzione e da esse acquistati.
2.
Se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull’applicazione dell’articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione e la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:
a) l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri interessati adeguando il livello del requisito;
b) l’adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione. La somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione non è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. In assenza di una decisione congiunta entro quattro mesi, viene adottata una decisione a norma dei paragrafi da 4 a 6.
4.
Se non è raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul requisito di un gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata di cui all'articolo 45 sexies, l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione adotta una decisione su tale requisito dopo aver tenuto debitamente in considerazione:
a) la valutazione delle entità del gruppo soggetto a risoluzione che non sono un'entità soggetta a risoluzione condotta dalle pertinenti autorità di risoluzione;
b) il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.
Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione interessate abbia rinviato il caso all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE.
La decisione dell'ABE tiene conto delle lettere a) e b) del primo comma.
Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese.
Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.
Se l'ABE non adotta una decisione entro un mese dal rinvio del caso, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.
5.
Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del requisito di cui all'articolo 45 septies da applicare su base individuale a qualsiasi entità di un gruppo soggetto a risoluzione, la decisione è adottata dall'autorità di risoluzione di tale entità se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) sono state tenute in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse per iscritto dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione; e
b) se l'autorità di risoluzione a livello di gruppo è diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione sono state tenute in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse per iscritto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo;
Qualora al termine del periodo di quattro mesi l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo abbia rinviato il caso all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale rimandano le proprie decisioni in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e adottano le proprie decisioni in conformità della decisione dell'ABE. La decisione dell'ABE tiene conto del primo comma, lettere a) e b).
Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese.
Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.
L'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo non rinvia il caso all'ABE per una mediazione vincolante se il livello fissato dall'autorità di risoluzione della filiazione:
a) si situa entro il 2 % dell'importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del requisito di cui all'articolo 45 sexies; e
b) è conforme all'articolo 45 quater, paragrafo 7.
Se l'ABE non adotta una decisione entro un mese dal rinvio del caso, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione della filiazione.
La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.
6. Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del requisito di un gruppo di risoluzione su base consolidata e sul livello del requisito da applicare su base individuale alle entità del gruppo soggetto a risoluzione, si applicano le seguenti disposizioni:
a) viene adottata una decisione sul livello del requisito da applicare su base individuale alle filiazioni del gruppo soggetto a risoluzione a norma del paragrafo 5;
b) viene adottata una decisione sul livello del requisito del gruppo di risoluzione su base consolidata a norma del paragrafo 4.
7.
La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione interessate.
La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.
8. Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, impongono alle entità di soddisfare il requisito stabilito all'articolo 45, paragrafo 1, verificano l'osservanza di tale obbligo e adottano le decisioni a norma del presente articolo parallelamente all'elaborazione e all'aggiornamento dei piani di risoluzione.
Art. 45 decies Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito
1.
Le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono soggette al requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, segnalano alle rispettive autorità competenti e di risoluzione:
a) gli importi dei fondi propri che, ove applicabile, soddisfano le condizioni dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva, e gli importi delle passività ammissibili, nonché l'espressione di tali importi, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, della presente direttiva al netto delle possibili deduzioni ai sensi degli articoli da 72 sexies a 72 undecies del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) gli importi di altre passività sottoponibili al bail-in;
c) per gli elementi di cui alle lettere a) e b):
i) la loro composizione, compreso il profilo di durata,
ii) il loro rango nella procedura ordinaria di insolvenza, e
iii) se sono disciplinati dalle leggi di un paese terzo – e, in tal caso, quale paese terzo – e se contengono le clausole contrattuali di cui all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p) e q), della presente direttiva e all'articolo 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'obbligo di segnalare gli importi delle altre passività sottoponibili a bail-in di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo non si applica alle entità che detengono, alla data in cui è stata segnalata tale informazione, importi di fondi propri e di passività ammissibili pari ad almeno il 150 % del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, calcolati conformemente al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.
2.
Le entità di cui al paragrafo 1 segnalano:
a) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), almeno con cadenza semestrale, e
b) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), almeno una volta all'anno.
Su richiesta delle autorità competenti o dell'autorità di risoluzione, tuttavia, le entità di cui al paragrafo 1 segnalano le informazioni di cui al paragrafo 1 più frequentemente.
4. I paragrafi 1 e 3 del presente articolo non si applicano alle entità il cui piano di risoluzione prevede che l'entità debba essere liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli uniformi di segnalazione, istruzioni e metodologia per il loro utilizzo, frequenza e date di segnalazione, definizioni e soluzioni informatiche per le segnalazioni a fini di vigilanza di cui ai paragrafi 1 e 2.
Tali progetti di norme tecniche di attuazione stabiliscono una modalità standardizzata per fornire le informazioni sul rango degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), applicabile nelle procedure di insolvenza nazionali in ciascuno Stato membro.
Per gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della presente direttiva che sono soggetti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, tali progetti di norme tecniche di attuazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di attuazione adottate conformemente all'articolo 430 di tale regolamento.
L'ABE presenta le norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati di comunicazione uniformi, la frequenza e le relative istruzioni sulla cui base procedere alle comunicazioni richieste ai sensi del paragrafo 3.
Detti formati di comunicazione uniformi trasmettono informazioni sufficientemente esaustive e comparabili al fine di valutare i profili di rischio delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e il loro grado di conformità al requisito applicabile di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies. I formati di comunicazione sono in formato tabulare, ove opportuno.
Per gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della presente direttiva che sono soggetti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, tali progetti di norme tecniche di attuazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di attuazione adottate conformemente all'articolo 434 bis di tale regolamento.
L'ABE presenta tali norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. In caso di attuazione delle azioni di risoluzione o di esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione di cui all'articolo 59, gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al paragrafo 3 si applicano dalla data corrispondente al termine per conformarsi ai requisiti dell'articolo 45 sexies o 45 septies di cui all'articolo 45 quaterdecies.
Art. 45 undecies Segnalazioni all'ABE
1. Le autorità di risoluzione comunicano all'ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito conformemente all'articolo 45 sexies o 45 septies per ciascuna entità che rientra nella loro giurisdizione territoriale.
2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per il loro utilizzo, frequenza e date di segnalazione, definizioni e soluzioni IT per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni all'ABE da parte delle autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, ai fini del paragrafo 1.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 45 duodecies Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1.
Le autorità competenti trattano le violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies facendo ricorso almeno ad uno dei seguenti strumenti:
a) i poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma degli articoli 17 e 18;
b) i poteri di cui all'articolo 16 bis;
c) le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;
d) le misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 27;
e) le sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111.
Le autorità competenti possono altresì effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 32, 32 bis o all'articolo 33, ove applicabile.
2. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al paragrafo 1.
Art. 45 terdecies Presentazione di relazioni
1. In collaborazione con le autorità competenti e con le autorità di risoluzione, ogni anno l'ABE presenta una relazione alla Commissione contenente la valutazione almeno degli aspetti seguenti:
a) il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito di fondi propri e passività ammissibili fissato in conformità dell'articolo 45 sexies o 45 septies e in particolare l'eventuale esistenza di divergenze nei livelli stabiliti per entità comparabili tra i vari Stati membri;
b) il modo in cui le autorità di risoluzione hanno esercitato il potere di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 e 7, e se vi sono state divergenze nell'esercizio di tale potere tra i vari Stati membri;
c) il livello aggregato e la composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili di enti ed entità, gli importi degli strumenti emessi nel periodo, nonché gli importi aggiuntivi necessari a soddisfare i requisiti applicabili.
2. Oltre alla relazione annuale prevista al paragrafo 1, ogni tre anni l'ABE presenta alla Commissione una relazione contenente la valutazione di quanto segue:
a) l'impatto del requisito minimo per i fondi propri e passività ammissibili e degli eventuali livelli armonizzati del requisito minimo proposti su:
i) i mercati finanziari in generale e i mercati per il debito non garantito e i derivati in particolare;
ii) i modelli di business e le strutture di bilancio degli enti, in particolare il profilo di finanziamento e la strategia di finanziamento degli enti nonché la struttura giuridica e operativa dei gruppi;
iii) la redditività degli enti, in particolare i loro costi di finanziamento;
iv) la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;
v) l'innovazione finanziaria;
vi) la prevalenza degli strumenti di fondi propri e degli strumenti ammissibili subordinati, nonché la natura e la commerciabilità di detti strumenti;
vii) il comportamento degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per quanto riguarda l'assunzione dei rischi;
viii) il livello di gravami sulle attività degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d),;
ix) le iniziative intraprese dagli enti o dalle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per conformarsi al requisito minimo e, in particolare, la misura in cui il requisito minimo è stato soddisfatto mediante cessione di attività (asset deleveraging), emissione di titoli di debito a lungo termine e raccolta di capitali; e
x) il livello dei prestiti da parte degli enti creditizi, con un'attenzione particolare per i prestiti alle microimprese, alle piccole e medie imprese, alle autorità locali, alle amministrazioni regionali e agli organismi del settore pubblico e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione;
b) l'interazione dei requisiti minimi con i requisiti di fondi propri, l'indice di leva finanziaria e i requisiti di liquidità stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE;
c) la capacità degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di raccogliere capitali o finanziamenti dai mercati in modo indipendente al fine di soddisfare i requisiti minimi armonizzati proposti.
3.
La relazione di cui al paragrafo 1 è presentata alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno di calendario che segue l'ultimo anno coperto dalla relazione. La prima relazione è presentata alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno che segue la data di applicazione della presente direttiva.
La relazione di cui al paragrafo 2 copre tre anni di calendario ed è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno di calendario che segue l'ultimo anno coperto dalla relazione. La prima relazione è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2022.
Art. 45 quaterdecies Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione
1.
In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità di risoluzione fissano adeguati periodi transitori affinché gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti che derivano all'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi. Il termine per gli enti e le istituzioni per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, è il 1o gennaio 2024.
L'autorità di risoluzione stabilisce adeguati livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), si conformano il 1o gennaio 2022. I livelli obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del requisito.
L'autorità di risoluzione può fissare un periodo transitorio che termina dopo il 1o gennaio 2024, se debitamente giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7 tenendo in considerazione:
a) l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;
b) la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire con una tempistica ragionevole il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7; e
c) se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della presente direttiva e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato.
2. Il termine per le entità soggette a risoluzione per soddisfare il livello minimo dei requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 5 o 6, è il 1o gennaio 2022.
3. I livelli minimi dei requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, non si applica nei entro i due anni successivi alla data in cui:
a) l'entità soggetta a risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in; o
b) l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1, on in cui i poteri di svalutazione e conversione in conformità dell'articolo 59 sono stati esercitati in relazione a tale entità soggetta a risoluzione, al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.
4. I requisiti di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4 e 7, nonché all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, a seconda dei casi, non si applicano nel periodo di tre anni successivi alla data in cui l'entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII, o in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6.
5. In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità di risoluzione fissano un adeguato periodo transitorio entro il quale conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies, o a un requisito derivante dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), cui sono stati applicati strumenti di risoluzione o il potere di svalutazione o conversione di cui all'articolo 59.
6. Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, le autorità di risoluzione comunicano all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio, al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5, o 7, dell'articolo 45 quater, paragrafo 5, o 6, dell'articolo 45 sexies o dell'articolo 45 septies, a seconda dei casi.
7. Le autorità di risoluzione fissano i periodi transitori tenendo conto:
a) la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;
b) dell'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;
c) della misura nella quale l'entità soggetta a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 sexies.
8. Fatto salvo il paragrafo 1, nulla osta a che in un secondo tempo le autorità di risoluzione rivedano la durata del periodo transitorio o i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili programmati trasmessi a norma del paragrafo 6.
§ 3. Applicazione dello strumento del bail-in
Art. 46 Valutazione dell’importo del bail-in
1. Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione, sulla base di una valutazione in conformità dell’articolo 36, stimino l’aggregato:
a) se del caso, dell’importo dal quale devono essere svalutate le passività sottoponibili al bail-in per assicurare che il valore patrimoniale netto dell’ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e
b) se del caso, dell’importo per il quale le passività sottoponibili al bail-in devono essere convertite in azioni o in altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1:
i) dell’ente soggetto a risoluzione; oppure
ii) dell’ente-ponte.
2.
La valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 1, stabilisce l’importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilisce il coefficiente dell’ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del meccanismo di finanziamento di risoluzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva e per generare nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell’ente soggetto a risoluzione o nell’ente-ponte e permettere a questo di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/CE o della direttiva 2014/65/UE.
Se le autorità di risoluzione intendono utilizzare lo strumento della separazione delle attività di cui all’articolo 42, l’importo di cui occorre svalutare le passività sottoponibili al bail-in tiene conto, all’occorrenza, di una stima ponderata del fabbisogno di capitali del veicolo per la gestione delle attività.
3. Se, in caso di svalutazione del capitale ai sensi degli articoli da 59 a 62 e di applicazione del bail-in conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, il livello di svalutazione basato sulla valutazione preliminare di cui all’articolo 36 risulta superiore ai requisiti stabiliti con la valutazione definitiva ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 10, può essere applicato un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i creditori e successivamente gli azionisti nella misura richiesta.
4. Le autorità di risoluzione stabiliscono e mantengono disposizioni affinché la stima e la valutazione si basino su informazioni il più possibile aggiornate e complete, secondo quanto è ragionevole attendersi, riguardo alle attività e passività dell’ente soggetto a risoluzione.
Art. 47 Trattamento degli azionisti nel bail-in o nella svalutazione o nella conversione degli strumenti di capitale
1.
Gli Stati membri assicurano che, nell’applicare lo strumento del bail-in di cui all’articolo 43, paragrafo 2, o la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale di cui all’articolo 59, le autorità di risoluzione adottano nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà una delle seguenti azioni o entrambe:
a) la cancellazione delle azioni esistenti o degli altri titoli di proprietà o il loro trasferimento a creditori soggetti a bail-in;
b) a condizione che, in conformità della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, l’ente soggetto a risoluzione abbia un valore netto positivo, la diluizione degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà esistenti in conseguenza della conversione in azioni o altri titoli di proprietà di:
i) strumenti di capitale pertinenti emessi dall’ente in virtù del potere di cui all’articolo 59, paragrafo 2; oppure
ii) passività sottoponibili al bail-in emesse dall’ente soggetto a risoluzione in virtù del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera f).
Con riferimento al primo comma, lettera b), la conversione è effettuata a un tasso di conversione tale da diluire fortemente le quote di partecipazione in azioni e altri titoli di proprietà.
2. Le iniziative di cui al paragrafo 1 sono adottate anche nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà qualora le azioni o gli altri titoli di proprietà in questione siano stati emessi o conferiti nelle circostanze seguenti:
a) in virtù della conversione di titoli di debito in azioni o altri titoli di proprietà, a norma delle disposizioni contrattuali dei titoli di debito originari, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo alla valutazione con cui l’autorità di risoluzione ha stabilito che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfaceva le condizioni per la risoluzione;
b) in virtù della conversione degli strumenti di capitale pertinenti in strumenti del capitale primario di classe 1 a norma dell’articolo 60.
3. Nel valutare quale iniziativa avviare conformemente al paragrafo 1, le autorità di risoluzione tengono conto:
a) della valutazione effettuata conformemente all’articolo 36;
b) dell’importo per cui l’autorità di risoluzione ha stimato che gli elementi di capitale primario di classe 1 debbano essere svalutati e gli strumenti di capitale pertinenti debbano essere svalutati o convertiti ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1; e
c) dell’importo aggregato stimato dall’autorità di risoluzione a norma dell’articolo 46.
4. In deroga agli articoli da 22 a 25 della direttiva 2013/36/UE, all’obbligo di notifica di cui all’articolo 26 della direttiva 2013/36/UE, all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafi 1e 2, e agli articoli 12 e 13 della direttiva 2014/65/UE e all’obbligo di notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, qualora l’applicazione dello strumento del bail-in o la conversione degli strumenti di capitale determini l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un ente di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, o all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti effettuano tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare l’applicazione dello strumento del bail-in o la conversione degli strumenti di capitale, né impedire all’azione di risoluzione di conseguire i pertinenti obiettivi.
5. Se l’autorità competente di tale ente non ha completato la valutazione richiesta al paragrafo 4 alla data di applicazione dello strumento di bail-in o della conversione degli strumenti di capitale, l’articolo 38, paragrafo 9, si applica a qualsiasi acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata da parte di un acquirente derivante dall’applicazione dello strumento di bail-in o dalla conversione degli strumenti di capitale.
6. Entro il 3 luglio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulle circostanze in cui ciascuna delle iniziative di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarebbe opportuna, tenuto conto dei fattori specificati al paragrafo 3 del presente articolo.
Art. 48 Sequenza della svalutazione e della conversione
1. Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione esercitino i poteri di svalutazione e di conversione, fatte salve le eventuali esclusioni ai sensi dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, adempiendo ai requisiti seguenti:
a) gli elementi di capitale primario di classe 1 sono svalutati conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a);
b) se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi della lettera a) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 nella misura necessaria e nella misura della loro capacità;
c) se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi delle lettere a) e b) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano il valore nominale degli strumenti di classe 2 al livello richiesto e nella misura della loro capacità;
d) se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri titoli di proprietà e strumenti di capitale pertinenti effettuata conformemente alle lettere a), b) e c) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano nella misura necessaria il valore nominale del debito subordinato diverso dal capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2 conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma delle lettere a), b) e c), fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c);
e) se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri strumenti di proprietà, degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività sottoponibili al bail-in effettuata conformemente alle lettere da a) a d), è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano nella misura necessaria il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto relativo alle restanti passività sottoponibili al bail-in, compresi gli strumenti di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 3, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, compresa la gerarchia dei depositi prevista dall'articolo 108, a norma dell'articolo 44, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma delle lettere da a) a d) del presente paragrafo, fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c).
2.
Nell’applicare i poteri di svalutazione o di conversione, le autorità di risoluzione ripartiscono equamente le perdite rappresentate dalla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), fra azioni o altri titoli di proprietà e passività sottoponibili al bail-in dello stesso rango svalutando il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto di tali azioni o altri titoli di proprietà e passività sottoponibili al bail-in in misura proporzionale al loro valore salvo quando sia consentita una diversa imputazione delle perdite alle passività dello stesso rango nei casi specificati all’articolo 44, paragrafo 3.
Il presente paragrafo non impedisce che le passività escluse dal bail-in conformemente all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, ricevano un trattamento più favorevole delle passività sottoponibili al bail-in dello stesso rango nella procedura ordinaria di insolvenza.
3. Prima di applicare la svalutazione o la conversione di cui al paragrafo 1, lettera e), le autorità di risoluzione convertono o svalutano il valore nominale degli strumenti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), se tali strumenti comprendono le condizioni seguenti e non sono stati già convertiti:
a) condizioni che prevedono la svalutazione del valore nominale dello strumento al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o al livello dei fondi propri dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
b) condizioni che prevedono la conversione degli strumenti in azioni o in altri titoli di proprietà al verificarsi di un evento siffatto.
4. Qualora il valore nominale di uno strumento sia stato svalutato ma non azzerato, conformemente alla tipologia di condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), prima dell’applicazione del bail-in a norma del paragrafo 1, le autorità di risoluzione applicano i poteri di svalutazione e di conversione all’ammontare residuo di tale capitale a norma del paragrafo 1.
5. Quando decidono se le passività debbano essere svalutate o convertite in capitale, le autorità di risoluzione non convertono una classe di passività quando una classe di passività a essa subordinata rimanga sostanzialmente non convertita in capitale o non svalutata, salvo disposizione contraria in base all’articolo 44, paragrafi 2 e 3.
6. Ai fini del presente articolo, entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per ogni interpretazione relativa alle interrelazioni fra le disposizioni della presente direttiva e quelle del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.
7.
Gli Stati membri assicurano che, per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), tutti i crediti derivanti da elementi di fondi propri abbiano, nelle leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più basso rispetto a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri.
Ai fini del primo comma, nella misura in cui uno strumento è solo parzialmente riconosciuto come elemento di fondi propri, l'intero strumento è trattato come un credito derivante da un elemento di fondi propri e ha un rango più basso rispetto a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri.
Art. 49 Derivati
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione rispettino il presente articolo quando esercitano i poteri di svalutazione e di conversione rispetto a passività risultanti da derivati.
2.
Le autorità di risoluzione esercitano i poteri di svalutazione e di conversione in relazione a una passività risultante da un derivato solo al momento della liquidazione dei derivati o successivamente ad essa. All’avvio della procedura di risoluzione, le autorità di risoluzione hanno il potere di risolvere e liquidare per close-out qualsiasi contratto derivato a tal fine.
Se una passività risultante da un derivato è stata esclusa dall’applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, le autorità di risoluzione non sono obbligate a risolvere o liquidare per close-out il contratto derivato.
3. Ove le transazioni su derivati siano soggette a un accordo di netting, l’autorità di risoluzione o un perito indipendente determinano, nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 36, la passività risultante da tali transazioni su base netta conformemente ai termini dell’accordo.
4. Le autorità di risoluzione determinano il valore delle passività risultanti da derivati secondo:
a) metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting;
b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati; e
c) metodologie adeguate per confrontare la distruzione di valore che deriverebbe dalla liquidazione per close-out e dal bail-in di derivati con l’importo delle perdite che sarebbero sostenute da derivati in un bail-in.
5.
L’ABE, previa consultazione dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie e i principi di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati.
In relazione alle transazioni su derivati soggette a un accordo di netting, l’ABE tiene conto della metodologia per il close-out indicata nell’accordo di netting.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 50 Tasso di conversione del debito in capitale
1. Gli Stati membri provvedono a che, quando esercitano i poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 3, e all’articolo 63, paragrafo 1, lettera f), le autorità di risoluzione possano applicare tassi di conversione diversi a classi diverse di strumenti di capitale e passività conformemente a uno dei principi di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, ovvero a entrambi.
2. Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore interessato per perdite subite a causa dell’esercizio del potere di svalutazione e di conversione.
3. Se si applicano tassi di conversione diversi conformemente al paragrafo 1, il tasso di conversione applicabile alle passività ritenute di primo rango in virtù del diritto fallimentare applicabile è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.
4.
Entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulla fissazione dei tassi di conversione.
Tali orientamenti indicano, in particolare, le modalità con cui compensare adeguatamente i creditori interessati mediante il tasso di conversione e i relativi tassi di conversione adeguati a rispecchiare il privilegio delle passività di primo rango a norma del diritto fallimentare applicabile.
Art. 51 Misure di risanamento e di riorganizzazione a corredo del bail-in
1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in per ricapitalizzare un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), siano adottate disposizioni che assicurino la stesura di un piano di riorganizzazione aziendale dell’ente o dell’entità in questione e la relativa attuazione conformemente all’articolo 52.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, possono comprendere la nomina da parte dell’autorità di risoluzione di una persona o di persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, in vista della stesura e attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all’articolo 52.
Art. 52 Piano di riorganizzazione aziendale
1. Gli Stati membri dispongono che, entro un mese dall’applicazione all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), dello strumento del bail-in a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, stendano un piano di riorganizzazione aziendale tale da soddisfare i requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 4 e 5, e lo trasmettano all’autorità di risoluzione. Laddove sia applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, gli Stati membri provvedono a che tale piano sia compatibile con il piano di ristrutturazione che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è tenuto o è tenuta a presentare alla Commissione in tale contesto.
2. Se lo strumento del bail-in di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), è applicato a due o più entità di un gruppo, il piano di riorganizzazione aziendale è elaborato dall’ente impresa madre nell’Unione a copertura di tutti gli enti del gruppo conformemente alla procedura indicata negli articoli 7 e 8 ed è presentato all’autorità di risoluzione a livello di gruppo. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il piano alle altre autorità di risoluzione interessate e all’ABE.
3.
In casi eccezionali, e qualora sia necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi della risoluzione, l’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di due mesi dall’applicazione dello strumento di bail-in.
Qualora il piano di riorganizzazione aziendale debba essere notificato nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, l’autorità di risoluzione può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di due mesi dall’applicazione dello strumento di bail-in ovvero, se precedente, fino al termine stabilito dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
4.
Il piano di riorganizzazione aziendale dispone misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di rami della sua attività entro un arco di tempo ragionevole. Tali misure si basano su presupposti realistici circa le condizioni economiche e finanziarie di mercato in cui l’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), si troverà ad operare.
Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto, fra l’altro, della situazione attuale e delle prospettive future dei mercati finanziari presupponendo lo scenario più favorevole e quello meno favorevole compresa una combinazione di eventi che permetta di individuare i principali punti vulnerabili dell’ente. I presupposti sono raffrontati ad appropriati parametri di riferimento settoriali.
5. Il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:
a) diagnosi dettagliata dei fattori e dei problemi che hanno portato l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficoltà incontrate;
b) descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che saranno adottate;
c) calendario per l’attuazione di tali misure.
6. Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), possono comprendere:
a) la riorganizzazione delle attività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
b) modifiche dei sistemi operativi e dell’infrastruttura in seno all’ente;
c) la dismissione delle attività in perdita;
d) la ristrutturazione delle attività esistenti che possono diventare competitive;
e) la vendita di attività o di linee di business.
7.
Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, l’autorità di risoluzione competente valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristinerà la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). La valutazione è completata d’intesa con l’autorità competente.
Se l’autorità di risoluzione e l’autorità competente concludono che la sua attuazione possa conseguire tale obiettivo, l’autorità di risoluzione approva il piano.
8. Se non è convinta che l’attuazione del piano possa conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 7, l’autorità di risoluzione, d’intesa con l’autorità competente, comunica le proprie perplessità all’organo di amministrazione o alla persone o alle persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, e gli impone di modificare il piano in modo da tenerne conto.
9. Entro due settimane dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 8, l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, sottopongono un piano modificato all’approvazione dell’autorità di risoluzione. L’autorità di risoluzione valuta il piano modificato e comunica all’organo di amministrazione o alla persona o alle persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, entro una settimana se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se occorre apportarvi ulteriori modifiche.
10. L’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, attuano il piano di riorganizzazione approvato dall’autorità di risoluzione e dall’autorità competente e presentano almeno ogni sei mesi una relazione all’autorità di risoluzione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano.
11. Se necessario, secondo l’autorità di risoluzione d’intesa con l’autorità competente, per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 4, l’organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, la direzione o l’amministratore rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all’approvazione dell’autorità di risoluzione.
12.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a) gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 5; e
b) il contenuto minimo delle relazioni a norma del paragrafo 10.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
13. Entro il 3 gennaio 2016, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 7.
14.
Tenendo conto, se del caso, dell’esperienza acquisita nell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 13, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 7.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
§ 4. Strumento del bail-in: disposizioni accessorie
Art. 53 Effetto del bail-in
1. Gli Stati membri provvedono a che, quando un’autorità di risoluzione esercita uno dei poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 2 e all’articolo 63, paragrafo 1, lettere da e) a i), la svalutazione del capitale o dell’importo dovuto non ancora corrisposto, la conversione o la cancellazione abbiano effetto e siano immediatamente vincolanti per l’ente soggetto a risoluzione e per i creditori e azionisti interessati.
2. Gli Stati membri provvedono a che l’autorità di risoluzione abbia il potere di portare a termine o chiedere che siano portati a termine tutti i compiti amministrativi e procedurali necessari per rendere effettivo l’esercizio di uno dei poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 2, e all’articolo 63, paragrafo 1, lettere da e) a i), ivi inclusi:
a) la modifica di tutti gli archivi pertinenti;
b) la cancellazione dal listino di borsa o la rimozione dalle negoziazioni di azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di debito;
c) l’iscrizione nel listino di borsa o l’ammissione alla negoziazione di nuove azioni o altri titoli di proprietà;
d) la reinscrizione nel listino di borsa o la riammissione di eventuali strumenti di debito che sono stati oggetto di svalutazione, senza il requisito di pubblicare un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8.
3. Se un’autorità di risoluzione svaluta a zero il valore nominale o l’importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all’ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi entità succeditrice nell’ambito di una futura liquidazione.
4. Qualora un’autorità di risoluzione svaluti, ma non azzeri, il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto relativo a una passività esercitando il potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e):
a) la passività è ridotta nella misura dell’importo svalutato;
b) il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al valore nominale residuo o all’importo ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell’importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la svalutazione del valore nominale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall’autorità di risoluzione mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera j).
Art. 54 Rimozione degli ostacoli procedurali al bail-in
1. Fatto salvo l’articolo 63, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri impongono, se del caso, agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di mantenere in qualsiasi momento un importo di capitale azionario autorizzato sufficiente o altri strumenti del capitale primario di classe 1 affinché, qualora l’autorità di risoluzione eserciti i poteri di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettere e) ed f), in relazione a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o a qualsiasi delle sue filiazioni, non sia preclusa all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la facoltà di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà in volume sufficiente a garantire che la conversione delle passività in azioni o in altri titoli di proprietà possa svolgersi efficacemente.
2. Le autorità di risoluzione valutano l’opportunità di imporre per un dato ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l’obbligo stabilito al paragrafo 1 nel contesto dell’elaborazione e del mantenimento del piano di risoluzione che riguarda tale ente o gruppo, tenendo conto, in particolare, delle azioni di risoluzione ivi previste. Se il piano di risoluzione prevede la possibilità di applicare lo strumento del bail-in, le autorità verificano che il capitale azionario autorizzato o altri strumenti del capitale primario di classe 1 siano sufficienti a coprire la somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c).
3. Gli Stati membri provvedono ad assicurare che non vi siano ostacoli procedurali alla conversione delle passività in azioni o altri titoli di proprietà esistenti in virtù del loro atto costitutivo o del loro statuto, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o i requisiti riguardanti il consenso degli azionisti a un aumento di capitale.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le modifiche delle direttive 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE e della direttiva 2012/30/UE di cui al titolo X della presente direttiva.