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Sez. 3, Ordinanza n. 15062 del 07/07/2011 (Rv. 618609 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Tempestività dell'opposizione - Contestazione - Accertamento - Allegazione della data della conscenza del provvedimento opposto - Sufficienza - Esclusione - Prova delal data del ricevimento - Necessità.
Stato
decisa il 2011-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618609-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

Ai fini della verifica della tempestività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, l'opponente non può limitarsi ad allegare la data nel quale si è perfezionata la comunicazione dell'ordinanza opposta, essendo tenuto, a fronte di un'eccezione ancorché generica di tardività, a fornire la prova del ricevimento della notificazione dell'atto che intenda impugnare nel "dies a quo" allegato, salvo che la dimostrazione della tempestività non emerga documentalmente dagli atti del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)