Sez. 2, Sentenza n. 1743 del 15/12/1970 Ud. (dep. 03/06/1971) Rv. 118113 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE - FORMA - NOTIFICAZIONE - TERMINI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE - FORMA - NOTIFICAZIONE - TERMINI.*
Anche dopo la pubblicazione della sentenza 15-22 gennaio 1970- con la quale la Corte Costituzione ha dichiarato illegittimo l'art 195 cod proc pen nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per Cassazione contro le Disposizioni che concernono i suoi interessi civili- l'impugnazione, ora piu ampiamente consentita, rimane pur sempre circoscritta nei limiti dell'Azione civile della quale continua ad avere lo stesso oggetto e, per conseguenza, dev'essere proposta nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Pertanto la dichiarazione d'impugnazione non puo essere validamente proposta dal difensore che ha assistito la parte civile nel giudizio del merito, ma dev'essere fatta (in carta legale) personalmente dall'interessato o per mezzo di procuratore munito di mandato speciale, perche l'art 192 ammette la sostituzione soltanto in relazione all'imputato. Tale dichiarazione, inoltre, dev'essere, a pena di decadenza, notificata entro tre giorni, a cura e spese della stessa parte civile, al pubblico ministero e all'imputato, oltre alle altri parti, ove esistano (responsabile civile e obbligato civile per l'ammenda).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)