Sez. 3, Sentenza n. 1970 del 03/12/1984 Ud. (dep. 27/02/1985) Rv. 168043 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE - ART. 7 LEGGE 23 GENNAIO 1982, N. 9 CONV. IN LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94 - APPLICABILITÀ AD EDIFICI GIÀ ESISTENTI ED ALLA SOLA EDILIZIA RESIDENZIALE.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE - ART. 7 LEGGE 23 GENNAIO 1982, N. 9 CONV. IN LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94 - APPLICABILITÀ AD EDIFICI GIÀ ESISTENTI ED ALLA SOLA EDILIZIA RESIDENZIALE.*
La disposizione di cui all'art. 7 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv. In legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di opere edilizie per le quali è sufficiente l'autorizzazione, concerne gli edifici già esistenti ed è applicabile all'edilizia residenziale (con esclusione, quindi, di quella industriale o commerciale). (V mass n 163428; (Conf mass n 164607; (Conf mass n 155402).*
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)