Sez. 4, Sentenza n. 5555 del 17/02/1981 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149214 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - RICHIESTA DI CONSULTO DA PARTE DEL MEDICO AD ALTRO SPECIALISTA - CONCORDANZA DI ENTRAMBI SU DIAGNOSI E TERAPIA - MORTE O LESIONI DEL PAZIENTE - CONCORSO DI COLPE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - RICHIESTA DI CONSULTO DA PARTE DEL MEDICO AD ALTRO SPECIALISTA - CONCORDANZA DI ENTRAMBI SU DIAGNOSI E TERAPIA - MORTE O LESIONI DEL PAZIENTE - CONCORSO DI COLPE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La richiesta da parte del medico-specialista di altro medico a consulto di non diversa specializzazione, anche se di maggiore esperienza, non comporta la completa assunzione di ogni responsabilità di valutazione e decisione da parte del sanitario chiamato a consulto. Ne segue che la responsabilità dell'evento è congiunta e non esclusiva, salvo che si dimostri una effettiva e conclamata diversità di valutazione diagnostica e di opportunità terapeutica tra i sanitari convenuti. Pertanto, non può ritenersi interrotto il nesso eziologico tra la condotta colposa dell'agente e l'evento in danno del paziente, qualora la diagnosi e la terapia siano state concordate e confermate all'imputato da altro collega più esperto, consultato dal primo medico.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)