Sez. 5, Sentenza n. 10220 del 19/09/1995 Ud. (dep. 09/10/1995) Rv. 203006 - 01
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere | Elemento materiale - Distrazione - Nozione - Impedimento che il bene sia utilizzato per il soddisfacimento dei creditori - Vendita, cessione anche temporanea, spossessamento del bene - Sussistenza del reato - Fattispecie: fallimento di società - Compromesso di vendita - Perdita della disponibilità dello stabilimento senza contropartita.
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere
La bancarotta fraudolenta per distrazione si configura ogniqualvolta la condotta dell'imputato sia diretta ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori. Tale effetto si produce o può prodursi sia quando il bene sia venduto, sia quando venga anche temporaneamente ceduto e lo spostamento sia suscettibile di recare pregiudizio ai creditori. (Fattispecie nella quale, subito dopo la stipula del compromesso di vendita la società fallita veniva privata della disponibilità del proprio stabilimento, senza assicurazione di liquidità ma con un incerto credito eseguibile, nel caso più favorevole, dopo tre anni dallo spossessamento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)