Sez. 1, Sentenza n. 2148 del 25/02/1995 (Rv. 490711 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - DECISIONE | Nullità parziale - Disciplina ex art. 22 legge n. 25 del 1994 - Procedimenti in corso - Applicabilità - Impugnazione di nullità per vizio incidente su una parte soltanto del lodo - Giudice di appello - Poteri.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - DECISIONE
A norma dell'art. 830, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 22 della legge 5 gennaio 1994 n. 25, applicabile nei giudizi in corso (e nel presente) in forza della disposizione transitoria del successivo art. 27, la corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione di nullità del lodo per vizio che incida soltanto su una parte del medesimo, deve accertare se tale parte sia scindibile dalle altre e dichiarare la nullità parziale della pronuncia arbitrale, limitando la declaratoria (e, quindi, la cognizione del giudizio rescissorio) al capo o capi ritenuti viziati e agli altri che risultino ad essi inscindibilmente legali, con la conferma del lodo nel resto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)