Sez. 5, Sentenza n. 8203 del 04/06/1974 Ud. (dep. 12/11/1974) Rv. 128404 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - NOTIFICAZIONE - FAMILIARI CONVIVENTI - INVIO DELL'AVVISO CON LETTERA RACCOMANDATA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - NOTIFICAZIONE - FAMILIARI CONVIVENTI - INVIO DELL'AVVISO CON LETTERA RACCOMANDATA - ESCLUSIONE.*
E pienamente valida la notificazione a mani di familiari conviventi anche se effettuata in luogo diverso dall'abitazione, purche dalla relata risulti il rapporto di convivenza, la cui attestazione fa fede fino a prova contraria. Ne ha Rilevanza che il destinatario abbia o meno residenza anagrafica nel detto luogo, potendo la convivenza con parenti stretti, come i figli, essere anche solo temporanea. Ad una notificazione eseguita in tal modo non deve far seguito l'avviso con lettera raccomandata, che e previsto solo per la notifica a mani del portiere. (Conf 123836, 123835, 123512 anno 1973).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)