Sez. U, Sentenza n. 7 del 20/02/1971 Ud. (dep. 29/10/1971) Rv. 119214 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - SIGNIFICATO DEL PRINCIPIO - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE A STARE IN GIUDIZIO FINO ALL'ESAURIMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - SIGNIFICATO DEL PRINCIPIO - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE A STARE IN GIUDIZIO FINO ALL'ESAURIMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE.*
La parte civile, quando e legittimamente intervenuta nel procedimento penale, ha il diritto di stare in giudizio fino a quando il procedimento stesso e in corso, e quindi anche nei giudizi di impugnazione e nel giudizio di rinvio, ancorche non sia piu possibile la condanna penale dell'imputato: fino a che non e pronunciata sentenza irrevocabile, l'Azione civile rimane inserita nel processo penale e quindi permane il diritto della parte civile a parteciparvi. Il principio suddetto, che si desume particolarmente dagli artt 92 comma primo e 517 comma secondo cod proc pen, trova ragione giustificatrice, nel vigente sistema processuale, soprattutto nella efficacia vincolante attribuita al giudicato penale sull'Azione civile nascente dal reato. (V 115945, anno 1970; 105037, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)