Sez. 1, Sentenza n. 7053 del 20/12/1982 (Rv. 424720 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - IN GENERE - TRANSITO DI VEICOLI O DI PEDONI SU UN FONDO PRIVATO - SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO - ACQUISTO PER USUCAPIONE - CONDIZIONI.*
SERVITÙ - PUBBLICHE - IN GENERE - TRANSITO DI VEICOLI O DI PEDONI SU UN FONDO PRIVATO - SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO - ACQUISTO PER USUCAPIONE - CONDIZIONI.*
Affinché il transito veicolare o pedonale su un bene privato, da parte di una collettività di persone appartenenti ad un gruppo territoriale, sia idoneo, nel concorso dei prescritti requisiti temporali, a determinare l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di pubblico passaggio, si richiede che il transito medesimo, oltre che a ricollegarsi al soddisfacimento di un interesse di ordine generale comune a quel gruppo, sia pure in termini di mera comodità (quale il più sollecito collegamento fra due strade pubbliche), si concretizzi in un'attività corrispondente all'indicato diritto di servitù. Pertanto, qualora detto transito, pure se ripetuto e compiuto da una pluralità indeterminata di persone, avvenga mediante il superamento di ostacoli specifici frapposti dal proprietario del fondo (nella specie, scavalcamento di catene), deve escludersi, ancorché tale superamento si verifichi con facilità e sistematicità, la ricorrenza di un possesso utile all'usucapione, atteso che, anche a prescindere dalla sussistenza di un vizio del possesso stesso per effetto dell'adozione dell'indicata violenza, difetta il menzionato requisito della corrispondenza fra l'attività esercitata ed il contenuto del diritto, non essendo configurabile una servitù di pubblico passo da esercitarsi con le suddette anomale modalità. (V 1030/81, mass n 411566).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1163
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)