Sez. 2, Sentenza n. 7916 del 05/02/2008 Ud. (dep. 20/02/2008) Rv. 239546 - 01
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La consulenza tecnica d'ufficio, disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, può essere acquisita nel processo penale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., anche in difetto del consenso delle parti, dovendo essere considerata quale documento, in quanto formata fuori del procedimento penale, ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)