Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17478 del 02/09/2015 (Rv. 636513 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Su istanza di parte - Statuizione della Corte di cassazione - Riassunzione del giudizio - Regolamento d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di regolamento di competenza, la pronuncia con cui la Corte di cassazione definisca il regolamento proposto da una delle parti, anche quando si sostanzi in una declaratoria di inammissibilità, preclude al giudice innanzi al quale il processo deve essere riassunto di proporre regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c, posto che la decisione intervenuta esaurisce la questione sotto tutti i profili ipotizzabili, anche se non esaminati "ex professo" dalla Corte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)