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Sez. 1 - , Ordinanza n. 35959 del 07/12/2022 (Rv. 666246 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Concordato cd. "con riserva" - Termine ex art. 161, comma 6, l.fall. - Scadenza - Conseguenze - Prorogabilità - Necessità di giustificati motivi - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2022-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666246-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE

Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria.

Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)