Sez. L, Sentenza n. 2430 del 10/06/1977 (Rv. 386144 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - RIMBORSO DA PARTE DELL'INPS - GIUDIZI RELATIVI - NATURA - PREVIO ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART 443 COD PROC CIV - NECESSITA - INVIO DI CIRCOLARE DELLA SEDE CENTRALE DELL'INPS AGLI UFFICI PERIFERICI CON LE ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO - CONSERVAZIONE DELLA NATURA PREVIDENZIALE DELLA CONTROVERSIA - MANCATO ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - RIMBORSO DA PARTE DELL'INPS - GIUDIZI RELATIVI - NATURA - PREVIO ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART 443 COD PROC CIV - NECESSITA - INVIO DI CIRCOLARE DELLA SEDE CENTRALE DELL'INPS AGLI UFFICI PERIFERICI CON LE ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO - CONSERVAZIONE DELLA NATURA PREVIDENZIALE DELLA CONTROVERSIA - MANCATO ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - CONSEGUENZE.*
I giudizi aventi ad oggetto il rimborso, da parte dell'INPS, dei contributi assicurativi indebitamente versati dai datori di lavoro hanno natura previdenziale e debbono essere, quindi, preceduti dall'esperimento delle procedure amministrative previste dall'art 443 (nuovo testo) cod proc civ. la controversia conserva la sua natura previdenziale, e non assume quella di controversia ordinaria avente ad oggetto l'accertamento degli effetti di una ricognizione di debito, anche nella particolare ipotesi in cui la Sede centrale dell'INPS abbia gia impartito agli uffici locali, mediante apposita circolare, l'istruzione di provvedere al rimborso dei cennati contributi, poiche la cennata circolare, in quanto meramente interna non assume, nei confronti dei privati, alcuna Rilevanza negoziale. Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore in corso di causa della legge 11 agosto 1973 n 533 (sulla nuova disciplina dei processi in materia di lavoro subordinato), il mancato esperimento delle cennate procedure non importa l'improponibilita della domanda, ma soltanto l'Obbligo per il giudice di sospendere il giudizio e di fissare all'attore il termine perentorio di sessanta giorni per la riproposizione del ricorso amministrativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)