Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale
Testo in vigore al
Art. 19
1. Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.
2. Esercita, le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria.
3. Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita', i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.
4. Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.
5. Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.
6. Tutela l'ordine pubblico e sovraintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e puo' richiedere l'impiego di altre forze armate.
7. Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura.
Art. 20
1. Il Prefetto, oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dallo esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'articolo 55, comma 1°, puo' emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilita' polizia locale e igiene, per motivi di sanita' o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o piu' comuni della medesima.
2. Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.
3. Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio.
4. E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.
5. La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal Prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
6. Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire 500.
Art. 21
1. Il Vice-prefetto sostituisce il Prefetto in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza.
Art. 22
1. Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorche' dalla superiore autorita' governativa, ne' sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali.36
Art. 23
1. Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.
2. Alle sedute del Consiglio, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.
Art. 24
1. Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti. Esso e' chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti e quando ne sia richiesto dal Prefetto.
2. Se il parere del Consiglio di Prefettura e' richiesto per disposizione di legge o di regolamento, il provvedimento che ne consegue deve riportare la formula «udito il parere del Consiglio di Prefettura».
Art. 25
1. La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'intendente di finanza, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti designati dal Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito Nazionale Fascista, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa o tecnica.
2. La designazione dei membri da parte del Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito Nazionale Fascista, e' fatta mediante terna per ogni singolo membro e alla nomina si provvede con decreto del Ministro per l'interno. Detti membri durano in ufficio quattro anni e possono essere riconfermati.
3. Essi prestano giuramento nelle forme di cui all'art. 45.
4. Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente un consigliere ed un funzionario di ragioneria della Prefettura ed un funzionario dell'Intendenza come supplenti.
5. I supplenti non intervengono alla seduta della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.
6. Per la validita' delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa e' sufficiente l'intervento di cinque membri.
7. A parita' di voti prevale il voto del presidente.
Art. 26
1. Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:
a) il Preside, il vice-preside e i rettori della provincia;
b) i Podesta', i vice-podesta' e i membri della consulta municipale dei comuni della provincia;
c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'assise.
2. Non possono, inoltre, far parte della Giunta provinciale amministrativa i parenti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.
Art. 27
1. Ai membri della Giunta provinciale amministrativa, nominati su designazione del Segretario del Partito nazionale fascista, e' corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.
Art. 28
1. I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.
2. La decadenza e' pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, uditi gli interessati.
Art. 29
1. Il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale amministrativa, prima di emettere pronunzie definitive, nelle materie di loro competenza, hanno facolta' di richiedere documenti e giustificazioni e di ordinare, a spese degli enti interessati, ogni altra indagine che ritengano necessaria.
Titolo II. Del Comune.
Capo 1°. Del territorio.
Art. 30
1. I comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, che manchino di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi, possono, quando le condizioni topografiche lo consentano, essere riuniti fra loro o aggregati ad altro comune.
2. Puo' inoltre essere disposta la riunione di due o piu' comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Podesta' ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
Art. 31
1. I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei servizi pubblici, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione.
2. Si reputano sempre rispondenti alle esigenze dello sviluppo economico del comune le opere portuali, marittime, fluviali o lacuali, che debbano estendersi fuori del territorio di esso.
3. In questo caso, come in ogni altro in cui la domanda di ampliamento territoriale sia giustificata dalla necessita' di impianto o di ampliamento di stabilimenti pubblici in territorio esterno, la relativa istruttoria non puo' essere iniziata, se il progetto delle opere non abbia riportato l'approvazione definitiva dell'autorita' competente.
4. L'ampliamento puo' effettuarsi mediante l'aggregazione dell'intero territorio di comuni contermini, ovvero di quella sola parte di esso che sia riconosciuta sufficiente allo scopo.
Art. 32
1. Qualora il confine fra due o piu' comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, ne puo' essere disposta la determinazione ed eventualmente la rettifica su domanda dei Podesta' ovvero di ufficio.
2. I confini fra due o piu' comuni possono essere rettificati anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi Podesta' ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
Art. 33
1. Le borgate o frazioni di comuni, che abbiano popolazione non minore di 3000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comuni distinti, quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini, che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la meta' del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni.
2. Eguale facolta' e' concessa al capoluogo di un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, quando le sue frazioni siano naturalmente separate da esso, abbiano i requisiti per essere costituite in comune distinto e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza dei contribuenti del capoluogo a norma del comma precedente.
3. Nell'applicazione del presente articolo, sia per accertare la qualita' di contribuente, sia per valutare il carico tributario, si terra' conto soltanto delle imposte riscosse mediante ruoli.
Art. 34
1. Una borgata o frazione puo' essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro contermine quando la domanda sia fatta dai contribuenti a norma del primo comma del precedente articolo e concorra il voto favorevole del comune cui la borgata o frazione intende aggregarsi.
Art. 35
1. Le variazioni alla circoscrizione dei comuni e le rettifiche di confine, previste negli articoli precedenti sono disposte con decreto Reale, sentito in ogni caso il parere dei Podesta' dei comuni interessati, del rettorato provinciale e del Consiglio di Stato.
2. Tutte le deliberazioni dei Podesta' relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni ed a rettifiche di confine sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.
3. Qualsiasi contribuente ha facolta' di farvi opposizione nel termine di giorni venti a decorrere dall'ultimo giorno di affissione.
4. Le eventuali opposizioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono dal Prefetto trasmessi, con motivato parere, al Ministro dell'Interno.
Art. 36
1. Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei comuni, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attivita' e passivita'.
2. I comuni riuniti fra loro o aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati dal Prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, a tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passivita'. Puo' essere autorizzata altresi' la separazione delle spese per la viabilita' interna, per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.
Art. 37
1. Ferma restando l'unita' dei comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente possono essere applicate, su domanda della maggioranza dei contribuenti stabilita dall'articolo 33, alle frazioni che abbiano piu' di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.
2. E' in facolta' del Prefetto di disporre in qualunque tempo la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese delle frazioni, quando cio' sia richiesto dalle esigenze generali del comune e concorra il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa.
Capo 2°. Organi del comune - del podesta'.
Art. 38
1. Il comune e' corpo morale. Esso e' retto da un Podesta'.
2. Piu' comuni della stessa provincia, quando siano tra loro vicini e la popolazione complessiva non superi i 10.000 abitanti, possono avere un solo Podesta'.
3. Il numero dei comuni affidati all'amministrazione di un sole Podesta' non puo' essere maggiore di tre.
4. E' facolta' del Ministro dell'Interno di nominare un vice podesta' nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.
Qualora la popolazione del comune superi i 100.000 abitanti, possono essere nominati due vice podesta', uno dei quali puo' essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi indicati all'articolo 44, n. 2.
5. Il vice podesta' puo' essere nominato anche nei comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, che, pur non essendo capoluoghi di provincia, siano sede di stazioni di cura soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici, o che siano centri di notevole attivita' industriale e commerciale.
Art. 39
1. I comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, hanno una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24, quando la popolazione del comune non ecceda i 100.000 abitanti; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri casi.
2. E' in facolta' del Prefetto di stabilire che anche i comuni aventi popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e non capoluoghi di provincia abbiano una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a 10.