Sez. 4, Sentenza n. 23591 del 04/03/2004 Cc. (dep. 20/05/2004) Rv. 228783 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza di ammissione - Omessa indicazione del codice fiscale - Incidenza sui requisiti di validità della domanda - Conseguenze - Inammissibilità dell'istanza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che non contenga l'indicazione del codice fiscale dell'imputato è inammissibile, in quanto la mancanza di tale requisito incide sui profili contenutistici della domanda stessa e dovendo escludersi che operi la riserva di produzione di documentazione prevista dall'art. 5 comma quarto della Legge 30 luglio 1990, n. 217, dal momento che, con riferimento allo straniero, tale possibilità vale esclusivamente per la certificazione rilasciata dall'autorità consolare ai fini dell'attestazione della veridicità di quanto affermato nell'istanza circa le condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. (In motivazione la Corte ha precisato che la medesima disciplina è ribadita dagli artt. 79 e 94 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, contenente disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 5 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)