Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
Testo in vigore al
Art. 67 Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali
1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.
2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalita' e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.
3. Negli uffici amministrativi, nei quali piu' funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.
4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere numerati e vidimati dal pretore competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.
4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti e' effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria.
Art. 68 Controllo del repertorio
1. I soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.
2. L'ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarita' della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.
3. L'ufficio non puo' trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.
Titolo VII. Sanzioni
Art. 69 Omissione o tardivita' della richiesta di registrazione o della presentazione della denuncia
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e la
presentazione delle denunce previste dall'art. 19 e' punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.
2. La pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto, con un minimo di lire 50 mila, se il ritardo non supera i trenta giorni.
Art. 70 Tardivita' del pagamento
1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.
Art. 71 Insufficiente dichiarazione di valore
1. Se il valore dei beni o diritti di cui ai commi 3 e 4
dell'art. 51 definitivamente accertato, ridotto di un quarto,
supera quello dichiarato, si applica la pena pecuniaria dalla meta'
a due volte l'imposta dovuta sulla differenza tra i due valori. Per
i beni e i diritti di cui al comma 4 dell'art. 52 la pena
pecuniaria si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore definitivamente accertato.
2. La pena pecuniaria e raddoppiata se il valore definitivamente accertato e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta
ad un sesto del massimo se l'accertamento e divenuto definitivo
perche' il contribuente non ha proposto ricorso o ha rinunziato al ricorso proposto prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.
Art. 72 Occultazione di corrispettivo
1. Salva l'applicazione dell'art. 71, se in un atto o in una
denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto, si
applica la pena pecuniaria da quattro ad otto volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato.
Art. 73 Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio
1. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'art. 67 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila. Qualora non regolarizzino il repertorio entro il
termine stabilito dall'amministrazione finanziaria possono essere sospesi dall'esercizio delle funzioni.
2. Il pubblico ufficiale, per l'omessa o tardiva presentazione
del repertorio a norma del comma 1 dell'art. 68, e' punito con la pena pecuniaria indicata nel comma 1 e, quando il ritardo superi i
trenta giorni, puo' essere sospeso dall'esercizio delle funzioni.
Art. 74 Altre infrazioni
1. Chi presenta per la registrazione un atto soggetto a
registrazione in termine fisso che non contiene l'indicazione della
data e' punito con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 500 mila.
2. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae
comunque all'ispezione le scritture contabili che vi sono soggette ai sensi del comma 4 dell'art. 51 e' punito con la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione.
3. Chi non ottempera alle richieste fatte dagli uffici del
registro, ai sensi dell'art. 63, e' punito con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila.
4. Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti dal
presente testo unico e' punita, se non sia diversamente disposto, con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila.
Art. 75 Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse
1. L'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se e' dovuta anche l'imposta, la sanzione puo' essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso.
2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.
3. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio.
Titolo VIII. Decadenza e prescrizione
Art. 76 Decadenza dell'azione della finanza
1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi
dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.
1-bis. L' avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all' articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.
2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere
richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione: a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.
4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a
pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento
dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.
Art. 77 Decadenza dell'azione del contribuente
1. Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione e' stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione.
2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne e' stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 56 il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.
Art. 78 Prescrizione del diritto all'imposta
1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta
definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Titolo IX. Disposizioni transitorie e finali
Art. 79 Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative
1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore gia' divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte gia' pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Per l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente testo unico, per i quali alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 71, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per anno di registrazione dell'atto relativamente agli atti registrati anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'ufficio, previo accertamento della conformita' dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e provvede a norma dell'art. 55. Per gli maggior valore aventi scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore del presente testo unico sono proroghe a sei mesi da questa.
3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell'art. 12 del presente testo unico.
4. L'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non e' dovuta fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.
5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell'art. 56 ha effetto dal 1 gennaio 1973.
Art. 80 Altre disposizioni
1. La disposizione del comma 3 dell'art. 21, relativa agli accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della Finanza o quello dell'azione del contribuente per il rimborso.
2. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta' trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si e' verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.
3. Rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e quella dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.
Art. 81 Entrata in vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1986.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI