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Sez. 3, Sentenza n. 2986 del 27/03/1987 (Rv. 452081 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - CESSIONE DEL DIRITTO CONTROVERSO DA UNA PARTE ALLA SUA CONTROPARTE IN CAUSA - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
Stato
decisa il 1987-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452081-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - CESSIONE DEL DIRITTO CONTROVERSO DA UNA PARTE ALLA SUA CONTROPARTE IN CAUSA - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*

Il principio stabilito dal primo comma dell'art. 111 cod. proc. civ. - secondo cui se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie - non opera anche nel caso in cui tale diritto (ovvero una quota del bene che ne è oggetto) venga ceduto da una parte alla sua controparte in causa, perché in questo caso viene a cessare, per confusione soggettiva tra attore e convenuto, la materia del contendere (anche solo relativamente alla quota ceduta), la quale come condizione della Azione deve persistere fino al momento della decisione. (nella specie, a seguito dell'Esercizio del diritto di ripresa da parte dei comproprietari coltivatori diretti di un fondo nei confronti dell'affittuario, quest'ultimo nelle more del giudizio aveva acquistato la quota di uno degli attori).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)