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Sez. 2, Sentenza n. 4088 del 10/05/1997 (Rv. 504190 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Attribuzione al socio, verso corrispettivo, e per una durata determinata di un diritto di godimento sull'immobile sociale, per frazione spazio temporale, in base a convenzione collegata alla sottoscrizione delle azioni (cosiddetta multiproprietà azionaria) - Divieto di uso dei beni sociali ex art. 2256 cod. civ. - Ininfluenza - Fondamento - Carattere autonomo del diritto di godimento rispetto allo status di socio - Previsione statutaria di scopi sociali ulteriori al fine della realizzazione di utili - Requisito dello scopo di lucro ex art. 2247 cod. civ. - Sussistenza - Determinazione del corrispettivo da parte del Consiglio di amministrazione della società - Rimessione all'arbitrio di una delle parti - Esclusione - Durata del diritto di godimento - Requisito della limitazione nel tempo - Necessità - Coincidenza con la durata della società - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504190-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Quando una società per azioni in base ad un rapporto nascente da convenzione con l'acquirente delle proprie azioni, autonomo dal (seppur collegato al) rapporto sociale cui da vita tale acquisto, attribuisce al socio, verso un corrispettivo periodico e per un periodo di lunga durata coincidente con quella della società, il diritto personale di godimento dell'immobile e dei servizi comuni per una determinata frazione spazio - temporale (cosiddetta multiproprietà azionaria) tale attribuzione traendo vita non dallo status sociale ma dalla separata convenzione fra la società e il socio non incontra il divieto posto dall'art. 2256 cod. civ. che impedisce al socio di servirsi del patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società, riferendosi il detto divieto all'ipotesi in cui l'utilizzazione di tali cose non trovi titolo diverso dallo status sociale. Nè, qualora con la concessione del suddetto diritto di godimento la società non esaurisca i propri fini sociali, per essere gli stessi comprensivi anche dell'esercizio di imprese (generalmente, turistico alberghiere o di analoga natura, come nella specie) per la produzione di utili da ripartire fra i soci, può ritenersi insussistente lo scopo di lucro richiesto dell'art. 2247 cod civ. Inoltre non comporta rimessione del contenuto della prestazione all'arbitrio di una delle parti contraenti, la previsione contrattuale che (come nella specie) affida la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare al Consiglio di amministrazione della società, trattandosi di deliberazione soggetta al controllo dell'assemblea dei soci, (che sono anche le controparti della suddetta convenzione), cui spetta di evidenziare eventuali errori nella ripartizione degli utili e degli oneri e di chiederne la correzione. Infine, pur essendo essenziale, per la configurabilità di un diritto personale di godimento, la limitazione dello stesso nel tempo, la sussistenza del requisito non può in tale ipotesi essere valutata alla stregua dell'art. 1573 cod. civ., inapplicabile nella indicata fattispecie, e deve considerarsi positivamente verificata quando la durata di tale diritto sia fatta coincidere nella convenzione attributiva dello stesso, con quella della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1573, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)