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Sez. 3, Sentenza n. 19176 del 11/09/2014 (Rv. 633085 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Azione promossa dal terzo danneggiato - Costituzione e difesa dell'assicurato - Obbligo dell'assicuratore di sostenere le spese di lite dell'assicurato - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633085-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, terzo comma, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione del giudice di merito nella parte in cui, condannando l'assicuratrice a tenere indenne l'assicurato degli effetti pregiudizievoli della sentenza, comprese le spese di giudizio nei riguardi del danneggiato, non aveva posto a carico della compagnia assicuratrice anche le spese processuali sopportate dall'assicurato per la propria difesa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)