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Sez. T, Ordinanza n. 29085 del 04/11/2025 (Rv. 677452-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Contraddittorio tra le parti e poteri del giudice tributario - Diritto di difesa - Recupero ad imposizione di importi superiori rispetto al pvc - Violazione - Esclusione - Avviso di accertamento - Dipendenza dall'atto prodromico - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677452-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di contraddittorio e poteri del giudice tributario, non lede il diritto di difesa la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso di accertamento per importi maggiori di quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto solo con l'atto impositivo, che non dipende necessariamente dal p.v.c., si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'Amministrazione finanziaria ed è al rispetto del suo contenuto che è tenuto il giudice tributario.

Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)