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Sez. 2, Sentenza n. 2758 del 04/05/1982 (Rv. 420629 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ORDINE DI PAGAMENTO A TERZI DEBITORI DEL CONIUGE OBBLIGATO - FACOLTÀ DEL GIUDICE - CONDIZIONE - ACCERTATO INADEMPIMENTO DEL PREDETTO CONIUGE - PREVISIONE DEL SOLO PERICOLO DI INADEMPIMENTO - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420629-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ORDINE DI PAGAMENTO A TERZI DEBITORI DEL CONIUGE OBBLIGATO - FACOLTÀ DEL GIUDICE - CONDIZIONE - ACCERTATO INADEMPIMENTO DEL PREDETTO CONIUGE - PREVISIONE DEL SOLO PERICOLO DI INADEMPIMENTO - INIDONEITÀ.*

A norma dell'art. 156 cod. civ., il giudice ha facoltà di ordinare il pagamento dell'assegno alimentare o di mantenimento a terzi tenuti a versare anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato alla corresponsione di detto assegno, soltanto se sia accertato l'inadempimento dell'obbligato, perché, a differenza di quanto è stabilito in tema di divorzio, al giudice non è consentito l'Esercizio di tale facoltà in previsione del solo pericolo che il coniuge possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi. (V 4587/79, mass n 401099).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)