Sez. L, Sentenza n. 3276 del 13/05/1983 (Rv. 428170 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ERARIALE) - DISCIPLINA RELATIVA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO - APPLICABILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ERARIALE) - DISCIPLINA RELATIVA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO - APPLICABILITÀ.*
La regola del foro erariale non soffre eccezione né per la circostanza che l'amministrazione dello stato non sia stata ab origine parte nel giudizio, dato il carattere cogente delle relative norme, né per la regione che si tratta di controversia di lavoro, dato che le norme relative alla Competenza territoriale per tali controversie, pur con le loro peculiari caratteristiche e finalità, si inseriscano nell'ambito di quelle relative al processo ordinario e quindi possono essere derogate dalle norme relative al foro erariale, che hanno invece carattere speciale. (V 1050/82, mass n 418920; (V 4852/81, mass n 415568; (V 1365/79, mass n 397659; (V 1352/76, mass n 380053).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)