Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
Testo in vigore al
Capo IV. Norme relative alle variazioni delle pensioni in relazione alle variazioni del costo della vita.
Art. 39
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587
Titolo IV. Norme relative alle prestazioni di capitale.
Capo I. Contribuzioni per le prestazioni di capitale.
Art. 40
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Capo II. Norme relative alla liquidazione delle prestazioni di capitale.
Art. 41
1. Il capitale di cui al primo comma, punto 2), dello art. 2 e' commisurato:
1) per gli iscritti, il cui rapporto di lavoro venga a cessare per morte o a seguito di riconosciuta invalidita' permanente, all'intero ammontare dell'indennita' di anzianita' dovuta a termini dei contratti collettivi di lavoro di categoria o dei regolamenti aziendali con la aggiunta di dieci mensilita' di retribuzione, a titolo di integrazione.
Il capitale complessivamente spettante agli aventi diritto non puo' superare l'importo di trenta mensilita', salvo che al momento della morte o della cessazione dal servizio a seguito di invalidita' non sia maturato per l'iscritto il diritto ad una indennita' di anzianita' superiore.
Qualora l'iscritto abbia il coniuge e un figlio minore ovvero solo il coniuge o solo un figlio minore, il capitale come sopra determinato viene integrato di due mensilita'.
Qualora i figli minori siano piu' di uno, oltre l'integrazione predetta e' dovuta una ulteriore mensilita' per ogni figlio minore oltre il primo.
Il capitale complessivo non puo' tuttavia superare lo importo di 35 mensilita', salvo che per l'iscritto non sia maturato il diritto ad una indennita' di anzianita' di importo superiore.
Le integrazioni previste del presente articolo non spettano qualora l'iscritto non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di eta'. In ogni caso il capitale complessivo da liquidare agli aventi diritto non potra' eccedere, per effetto delle integrazioni stesse, l'importo delle indennita' di anzianita' che sarebbe stato corrisposto all'iscritto qualora il suo rapporto di lavoro fosse continuato fino al 65° anno di eta'.
Ai fini della determinazione delle prestazioni integrative, l'indennita' di anzianita' si considera commisurata, in ogni caso, all'importo di una mensilita' di retribuzione per ogni anno di servizio;2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennita' di anzianita'.
Art. 42
1. Le prestazioni di cui al precedente articolo 41 sono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. In caso di morte dell'iscritto, le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposte:
1) per la parte commisurata all'indennita' di anzianita' agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile;
2) per la restante parte, corrispondente alla integrazione di cui al punto 1) dell'articolo 41, al coniuge, ai figli minori e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il secondo grado; la ripartizione e' fatta in parti uguali.
Art. 43
1. Il credito per le prestazioni di capitale si prescrive col decorso di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto anche nei confronti dei superstiti aventi diritto.
Art. 44
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Art. 45
1. Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennita' di anzianita' si tiene conto soltanto dell'anzianita' maturata durante il nuovo rapporto di lavoro; mentre, ai fini della determinazione dell'integrazione prevista dall'articolo 41 per i casi di invalidita' o di morte, si computa anche l'anzianita' acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore.
2. Il lavoratore puo' ottenere, ai fini dell'indennita' di anzianita', il ricongiungimento dei diversi periodi di servizio, sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto di lavoro.
3. La domanda per il ricongiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione e' dovuto dal lavoratore il contributo per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 10, n. 2), calcolato sulla retribuzione goduta alla data della domanda.
4. Il pagamento della somma dovuta puo' essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla domanda, oppure dilazionato, nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso saranno dovuti al Fondo gli interessi del 4,50 per cento, decorrenti dal giorno della domanda.
5. Qualora il lavoratore abbia gia' riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, e' tenuto ad effettuarne il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del ricongiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione.
Art. 46
1. Nei casi in cui l'ultima retribuzione, sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale, sia superiore alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, o sia comprensiva di assegni ad personam, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base all'intera retribuzione.
2. Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, e, ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegni ad personam, per la parte commisurata alla retribuzione utile a pensione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 23.
3. Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro 5 anni verso il datore di lavoro, mediante emissione di ordine di pagamento da notificare al datore di lavoro stesso, il quale, entro 30 giorni dalla notifica, deve provvedere al rimborso. Decorso tale termine, si procede coattivamente al recupero; l'ordine di pagamento e' valido ai sensi dell'articolo 635 del codice di procedura civile.
4. Nei casi di morte o di invalidita', l'onere delle prestazioni di capitale e' a totale carico del Fondo.
Capo III. Norme relative alla convenzione per la gestione delle prestazioni di capitali ed alle anticipazioni per acquisto di alloggi
Art. 47
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Art. 48
1. Gli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennita' di anzianita', un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere anticipazioni sulle indennita' maturate per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.
2. I criteri per la concessione delle anticipazioni, nei limiti delle disponibilita' della gestione e delle indennita' maturate dall'iscritto, le relative garanzie e le modalita' delle anticipazioni stesse saranno determinati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su proposta del comitato speciale del Fondo.
3. Il Fondo ha diritto di trattenere, anche in caso di morte dell'iscritto, sulle somme dovute per il trattamento di anzianita' e sulle relative integrazioni, gli importi delle anticipazioni non ancora restituite, con i relativi interessi e spese.
Titolo V. Responsabilita' solidale.
Art. 49
1. In caso di trapasso di gestione di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, esperita inutilmente da parte del Fondo l'azione nei confronti dell'esattore o del ricevitore della gestione immediatamente precedente che non avesse versato in tutto o in parte i contributi dovuti con gli interessi di mora e le eventuali somme aggiuntive e penalita', il nuoto esattore o ricevitore e' solidalmente responsabile con il predetto esattore o ricevitore inadempiente per il mancato versamento dei contributi relativi ai periodi di servizio compiuti durante la gestione precedente per i dipendenti mantenuti in servizio, limitatamente all'importo dei soli contributi calcolati nella misura in vigore nei periodi cui si riferiscono ed in relazione alle retribuzioni percepite dai lavoratori nei periodi stessi.
2. Il Fondo e' tenuto a garantire agli iscritti o agli aventi diritto un capitale comprensivo dell'intero importo della indennita' di anzianita' e delle integrazioni dovute ai sensi dell'art. 41, anche se non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi, ed ha azione di rivalsa nei confronti degli esattori o ricevitori inadempienti per i contributi, riferentisi ai periodi di servizio prestati presso ciascuno di essi, computati sulla ultima retribuzione percepita dagli iscritti all'atto della cessazione dal servizio, ferma restando la responsabilita' solidale di cui al primo comma del presente articolo e' fermo altresi' quanto disposto dall'art. 11.
3. La garanzia sulla cauzione prestata dagli esattori o ricevitori delle imposte dirette e' estesa il credito del Fondo per i suddetti titoli. Non e' consentito lo svincolo della cauzione qualora l'esattore o ricevitore non esibisca una dichiarazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti che lo stesso e' in regola con il versamento dei contributi dovuti ai sensi della presente legge.
Titolo VI. Norme transitorie.
Art. 50
1. I dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che, alla data di entrata in vigore della presidente legge, pur avendo incarichi permanenti, svolgano servizio intermittente per una durata inferiore alla, media annua di 180 giorni ad orario normale, prevista dal punto b) dell'art. 8 e risultino iscritti al Fondo, continueranno in tale iscrizione mi tutti gli effetti della presente legge; anche se la durata del successivo periodo di servizio intermittente rimanga inferiore alla predetta media.
Art. 51
1. I dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi esattoriali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo, continuano ad essere iscritti al Fondo stesso a tutti gli effetti.
Art. 52
1. I dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo per la quota parte di retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale ai sensi dello art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, continuano ad essere iscritti al Fondo per la misura percentuale della retribuzione in atto alla suddetta data.
2. Il minimo di pensione previsto dall'art. 24 e' ridotto, in tali casi, nella stessa misura, percentuale della retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale.
Art. 53
1. Per coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in eta' compresa tra i 50 ed i 55 anni, in deroga a quanto disposto dall'art. 33, i contributi per il trattamento integrativo di pensione di cui all'art. 10, comma primo, punto 1), continueranno ad essere trasferiti nell'assicurazione facoltativa, ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto non richieda la iscrizione nel ruolo della mutualita'.
2. I contributi stessi sono attribuiti all'assicurazione facoltativa con riferimento alla data di versamento al Fondo e danno diritto allo iscritto alle prestazioni previste nelle norme relative all'assicurazione medesima.
3. Per coloro che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in eta' superiore ai 55 anni trovano applicazione le norme di cui al precedente art. 33.
Art. 54
1. Per gli iscritti al Fondo alla data del 1 gennaio 1956, i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, compiuti anteriormente alla data stessa, che a detta, data siano gia' stati contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianita', vengono considerati coperti da contribuzione sia agli effetti del trattamento integrativo di pensione sia a quelli delle prestazioni di capitale, di cui alla presente legge.
Art. 55
1. Per gli iscritti al Fondo al 1° gennaio 1956 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in servizio e non abbiano ancora presentato domanda di pensione, la facolta' di copertura dei periodi di assenza contrattualmente noti riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita', prevista dall'art. 20, potra' essere esercitata, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i contributi previsti dall'articolo stesso dovranno essere versati in base alla retribuzione percepita all'atto della presentazione della domanda.
Art. 56
1. Gli iscritti gia' cessati dal servizio alla data di pubblicazione della presente legge, che a tale data possano far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto di liquidare la pensione di invalidita', ai sensi dell'art. 21, anche se la invalidita' non si sia verificata in costanza, del rapporto di lavoro o della contribuzione volontaria.
2. In caso di morte di detti iscritti i superstiti hanno diritto di liquidare la pensione ai sensi dell'art. 31, anche se manchi l'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.
Art. 57
1. Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati o accreditati contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, ovvero risultino effettuati versamenti volontari nella assicurazione predetta per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei all'iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltreche' alla pensione calcolata ai sensi dell'art. 23, ad un supplemento pari alla quota della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria in relazione ai predetti contributi.
Art. 58
1. Gli iscritti che, alla, data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, in caso di cessazione dal servizio, hanno diritto alla liquidazione della pensione annua complessiva di vecchiaia anche prima del 60° anno di eta', purche' abbiano trenta anni di contribuzione e almeno 55 anni di eta'. Ove si tratti di mutilati o invalidi di guerra, il periodo di contribuzione richiesto e' ridotto a 20 anni.
2. Il diritto previsto dal precedente comma di ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia fra il 55° ed il 60° anno di eta' e' esteso anche agli iscritti gia' cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che a tale data possono far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, purche' siano trascorsi dall'ultima contribuzione tanti anni quinti ne occorrono, in aggiunta agli anni di contribuzione effettiva, per raggiungere il numero di trenta.
3. Per la determinazione della misura della pensione spettante agli iscritti di cui al presente articolo, si applicano le norme previste dalla presente legge.
4. Il Fondo sopporta per intero l'onere delle pensioni di cui al presente articolo finche', in favore del pensionato o dei suoi superstiti, non sia maturato il diritto alla liquidazione della pensione nell'assicurazione obbligatoria, per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
5. Appena maturato tale diritto, detta assicurazione obbligatoria accredita al Fondo la pensione a suo carico.
Art. 59
1. Per gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, il trattamento per pensione di vecchiaia o di invalidita' non potra' essere inferiore al 40 per cento della retribuzione sulla quale viene calcolata la pensione ai sensi dell'art. 23.
2. Qualora si tratti di iscritti che abbiano esercitato l'opzione prevista dagli articoli 36 e 37 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, la suddetta aliquota e' elevata al 45 per cento.