Sez. 2, Sentenza n. 7341 del 02/03/1979 Ud. (dep. 01/09/1979) Rv. 142798 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA - IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA - IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
La revoca del beneficio della sospensione della pena, concesso con una precedente condanna, puo essere disposta dal giudice di appello, ove ne ricorrano le condizioni, di ufficio, senza violare il divieto di reformatio in peius.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)