Sez. U - , Sentenza n. 156 del 09/01/2020 (Rv. 656657 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art.5, Punto 1, lett. b), del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Compravendita di beni e prestazione di servizi - Criteri distintivi ai fini della giurisdizione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione della giurisdizione - secondo i vincolanti criteri interpretativi dettati dalla Corte di giustizia (sentenza del 25 febbraio 2010, in C-381/08) - la distinzione tra la nozione di compravendita di beni e quella di prestazione di servizi, entrambe contenute nell'art. 5, Punto 1, lett. b), del Regolamento CE n. 44 del 2001, trova fondamento nella "obbligazione caratteristica" dei predetti contratti, avente ad oggetto, rispettivamente, la consegna di un bene o la prestazione di un servizio. Ne consegue che: a) non assume rilievo, in funzione dell'esclusione della natura di compravendita, la circostanza che i beni vengano fabbricati o prodotti dal venditore, neppure nell'ipotesi in cui l'attività di fabbricazione o produzione sia svolta in funzione delle esigenze di uno specifico cliente; b) al contrario, la circostanza che l'acquirente abbia fornito una parte essenziale degli elementi impiegati in tale fabbricazione o produzione, può far propendere nel senso della qualificazione del contratto come prestazione di servizi; c) elemento rilevante è l'estensione della responsabilità del fornitore, atteso che, nell'ipotesi in cui egli sia responsabile della qualità e della conformità a contratto dei beni prodotti, dovrà propendersi per una qualificazione in termini di compravendita di beni, mentre, nell'ipotesi in cui risponda unicamente della correttezza dell'esecuzione secondo le istruzioni dell'acquirente, il rapporto contrattuale andrà ricondotto alla fattispecie della prestazione di servizi. (Nella specie, relativa ad una controversia tra una società italiana e una società tedesca legate da un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura, dalla prima alla seconda, di capi di abbigliamento prodotti dal fornitore, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, aveva qualificato il contratto come compravendita di beni, omettendo di considerare che, l'impresa fornitrice provvedeva alla fabbricazione dei capi di abbigliamento utilizzando materiale proveniente "di fatto" dall'impresa ordinante ed in conformità a specifiche tecniche e modelli da essa forniti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 16/01/2001 num. 44 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)